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e)
il
discostarsi,
senza
adeguata
motivazione,
dall'interpretazione
della
legge
espressa
dalle
sezioni
unite
della
Corte
di
cassazione.".»
Art.
5
5.0.1000
BUEMI
Dopo
l'articolo
5,
inserire
il
seguente:
«Art.
5-‐bis.
(Modifiche
all'articolo
8
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117)
1.
All'articolo
8
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
il
comma
3
è
sostituito
dal
seguente:
"3.
La
misura
della
rivalsa
non
può
superare
la
somma
accordata
ai
ricorrenti
che
abbiano
agito
in
uno
o
più
giudizi
contro
lo
Stato,
ai
sensi
dell'articolo
4,
per
il
fatto
di
cui
all'articolo
2
commesso
con
dolo
o
colpa
grave.
L'esecuzione
della
rivalsa
quando
viene
effettuata
mediante
trattenuta
sullo
stipendio,
non
può
comportare
complessivamente
il
pagamento
per
rate
mensili
in
misura
superiore
al
quinto
dello
stipendio
netto.".».
2a
Commissione
permanente
(Giustizia)
-‐
Seduta
n.
125
(pom.)
del
25/06/2014
Prosegue
l'esame
congiunto,
sospeso
nella
seduta
dell'11
giugno.
Il
presidente
PALMA
domanda
al
relatore
Buemi
se
intende
illustrare
i
nuovi
emendamenti
presentati
con
riferimento
all'articolo
2.
Si
tratta
degli
emendamenti
2.1000,
2.1001
e
2.1002
cui
sono
state
presentate
ulteriori
proposte
subemendative.
Tutti
i
nuovi
emendamenti
sono
pubblicati
in
allegato.
Il
relatore
BUEMI
(Aut
(SVP,
UV,
PATT,
UPT)-‐ PSI-‐MAIE)
rileva
che
la
prima
delle
sue
proposte
emendative
riguarda
la
parte
di
disciplina
della
legge
Vassalli
relativa
al
titolo
della
responsabilità
civile
dei
magistrati
e
al
limite
della
risarcibilità
del
danno,
anche
biologico;
inoltre,
l'emendamento
2.1001
concerne
i
presupposti
di
esclusione
della
responsabilità
magistratuale;
infine,
l'emendamento
2.1002
tipizza
i
casi
di
colpa
grave
sanzionabile
ai
sensi
del
comma
1
dell'articolo
2
della
stessa
legge
n.
117
del
1988.
Consapevole
della
complessità
delle
questioni
poste
e
avendo
preso
conoscenza
dei
subemendamenti
presentati,
auspica
che
si
possa
svolgerne
un
esame
approfondito
al
fine
di
rendere
effettiva
la
responsabilità
civile
degli
appartenenti
all'ordine
giudiziario,
pur
circondandola
di
adeguate
garanzie.
Non
essendovi
senatori
che
intendono
illustrare
le
proposte
subemendative,
il
PRESIDENTE
chiede
al
rappresentante
del
Governo
di
esprimere
il
proprio
orientamento
sui
nuovi
emendamenti
del
relatore
riferiti
all'articolo
2.
Il
vice
ministro
COSTA
sottolinea
la
rilevanza
dell'emendamento
2.1000
volto
ad
introdurre
la
risarcibilità
del
danno
biologico
anche
al
di
fuori
dei
casi
di
indebita
restrizione
della
libertà
personale
per
atto
gravemente
colpevole
o
persino
doloso
compiuto
da
un
magistrato.
Per
tale
ragione,
e
anche
alla
luce
delle
numerose
implicazioni
sottese
agli
ulteriori
emendamenti
2.1001
e
2.1002,
chiede
che
la
Commissione
possa
differire
le
votazioni
per
un
ulteriore
approfondimento
sulla
portata
dei
testi
in
esame.
Il
senatore
LUMIA
(PD)
auspica
che
la
richiesta
del
Governo
possa
trovare
accoglimento;
non
sfugge
a
nessuno
il
rilievo
sistematico
delle
tre
proposte
emendative
del
relatore
riferite
all'articolo
2;
in
particolare
è
condivisibile
l'esigenza
di
un
supplemento
di
riflessione
sulla
portata
dell'emendamento
2.1000
e
sui
relativi
subemendamenti.
Il
senatore
SUSTA
(SCpI)
conviene
sull'opportunità
di
accedere
alla
richiesta
avanzata
dal
vice
ministro
Costa.
Il
senatore
GIOVANARDI
(NCD)
si
sofferma
sulla
portata
applicativa
dell'emendamento
2.1000;
anticipa,
quindi,
che
l'ipotesi
di
estendere
i
presupposti
per
la
risarcibilità
anche
al
danno
biologico
diverso
da
quello
che
causato
nell'evenienza
di
un'illecita
restrizione
della
libertà
personale
per
atto
gravemente
colposo
doloso
del
giudice,
non
lo
trova
pregiudizialmente
contrario;
ritiene
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