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seguenti
parole:
«,
o
di
una
sua
circostanza».
2.1002/5
MUSSINI,
GAMBARO,
BATTISTA,
BIGNAMI,
CAMPANELLA,
ORELLANA
All'emendamento
2.1002,
capoverso
«Art.
2»,
nel
comma
3,
sopprimere
la
lettera
e).
Conseguentemente
all'emendamento
2.1001,
al
comma
1,
capoverso
«Art.
2»,
nella
lettera
a)
sopprimere
le
parole:
«ed
e)».
2.1002/6
LUMIA,
CAPACCHIONE,
CIRINNÀ,
CUCCA,
FILIPPIN,
GINETTI,
LO
GIUDICE
All'emendamento
2.1002,
al
capoverso
«3»,
sopprimere
la
lettera
e).
2.1002/7
ALBERTI
CASELLATI
All'emendamento
2.1002,
capoverso
«Art.
2»,
nel
comma
3,
sostituire
la
lettera
e)
con
la
seguente:
«e)
l'interpretazione
di
norme
di
diritto
in
contrasto
con
quanto
affermato
dalle
sezioni
unite
della
Corte
di
cassazione,
a
condizione
che
detta
interpretazione
si
fondi
su
motivazioni
già
valutate
dalle
sezioni
unite
della
Corte
di
cassazione
ovvero
su
motivazioni
abnormi
ovvero
su
motivazioni
apparenti».
2.1002/8
STEFANI,
BITONCI
All'emendamento
2.1002,
capoverso
«Art.
2»
nel
comma
3,
lettera
e),
sostituire
le
parole:
«senza
adeguata
motivazione,
dall'interpretazione
della
legge
espressa
dalle
sezioni
unite
della
Corte
di
cassazione»
con
le
seguenti:
«senza
specifica
ed
adeguata
motivazione
con
riferimento
ad
ogni
valutazione
giuridica
espressa
dalle
sezioni
unite
della
Corte
di
cassazione
nell'interpretazione
della
legge».
2.1002/9
CAPPELLETTI,
BUCCARELLA,
GIARRUSSO
All'emendamento
2.1002,
capoverso
«Art.
2»
nel
comma
3,
lettera
e),
sopprimere
la
seguente
parola:
«adeguata».
2.1002/10
MUSSINI,
GAMBARO,
BATTISTA,
BIGNAMI,
CAMPANELLA,
ORELLANA
All'emendamento
2.1002,
capoverso
«Art.
2»
nel
comma
3,
lettera
e),
sopprimere
la
seguente
parola:
«adeguata».
2.1002/11
CAPPELLETTI,
BUCCARELLA,
GIARRUSSO
All'emendamento
2.1002,
capoverso
«Art.
2»
nel
comma
3,
lettera
e),
aggiungere,
in
fine,
il
seguente
periodo:
«È,
in
ogni
caso,
esclusa
la
colpa
grave
nel
caso
in
cui
sussiste
contrasto
interpretativo
da
parte
delle
sezioni
unite
della
Corte
di
cassazione».
2.1002/12
CAPPELLETTI,
BUCCARELLA,
GIARRUSSO
All'emendamento
2.1002,
capoverso
«Art.
2»
nel
comma
3,
lettera
e),
aggiungere,
in
fine,
le
seguenti
parole:
«,
purché
non
sussista
contrasto
interpretativo».
Art.
5
5.0.1000/1
LUMIA,
CAPACCHIONE,
CIRINNÀ,
CUCCA,
FILIPPIN,
GINETTI,
LO
GIUDICE
All'emendamento
5.0.1000,
capoverso
«Art.
8»,
sostituire
il
comma
3
con
il
seguente:
«3.
La
misura
della
rivalsa
non
può
superare
una
somma
pari
ai
due
quinti
di
una
annualità
dello
stipendio,
al
netto
delle
trattenute
fiscali,
percepito
dal
magistrato
al
tempo
in
cui
l'azione
di
risarcimento
è
proposta,
anche
se
dal
fatto
è
derivato
danno
a
più
persone
e
queste
hanno
agito
con
distinte
azioni
di
responsabilità.
Tale
limite
non
si
applica
al
fatto
commesso
con
dolo.
L'esecuzione
della
rivalsa,
quando
viene
effettuata
mediante
trattenuta
sullo
stipendio,
non
può
comportare
complessivamente
il
pagamento
per
rate
mensili
in
misura
superiore
al
quinto
dello
stipendio
netto.».
5.0.1000/2
CAPPELLETTI,
BUCCARELLA,
GIARRUSSO
All'emendamento
5.0.1000,
capoverso
«Art.
8»,
sostituire
il
comma
3
con
il
seguente:
«3.
La
misura
della
rivalsa
non
può
superare
una
somma
pari
a
due
terzi
di
una
annualità
dello
stipendio,
al
netto
delle
trattenute
fiscali,
percepito
dal
magistrato
al
tempo
in
cui
l'azione
di
risarcimento
è
proposta,
anche
se
dal
fatto
è
derivato
danno
a
più
persone
e
queste
hanno
agito
con
distinte
azioni
di
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