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comunitarie.
Il
senatore
D'ASCOLA
(NCD)
rileva
che
l'udienza
"filtro"
prevista
dalla
legge
n.
117
del
1988
ha
sempre
lasciato
motivi
di
profonda
insoddisfazione,
tanto
che
può
dirsi,
oggi,
che
essa
merita
di
essere
eliminata
e
che
il
giudizio
di
responsabilità
debba
tenersi
secondo
le
regole
ordinarie.
Si
dichiara
contrario,
poi,
a
una
disciplina
che
attivi
la
responsabilità
in
via
diretta,
giacchè
essa
si
risolve
in
una
vera
e
propria
rivendicazione
nei
confronti
del
singolo
magistrato,
in
conseguenza
dell'esercizio
di
decisioni
o
atti
giurisdizionali
sfavorevoli
a
una
parte
del
processo.
Ai
fini
della
redazione
di
una
disciplina
migliorativa
degli
istituti
della
responsabilità
dei
magistrati,
occorre
distinguere
tra
la
colpa
che
nasce
da
un'errata
valutazione
degli
elementi
di
prova
e
quella
che
discende
dagli
errori
interpretativi.
Sotto
il
primo
profilo,
vi
sarebbe
utile
ricorrere
al
concetto
di
"travisamento
del
fatto";
una
formula,
questa,
già
conosciuta
dalla
giurisprudenza
degli
anni
'30
del
secolo
scorso
e
che
ha
trovato
nuova
fortuna
di
recente,
come
vizio
deducibile
nel
giudizio
di
Cassazione.
Più
complesso
è
il
tema
della
responsabilità
sull'errore
di
interpretazione
in
cui
incorre
il
magistrato
che
si
discosta
dall'orientamento
giurisprudenziale
dominante,
senza
tuttavia
darne
conto
nella
motivazione
del
suo
provvedimento.
Conclude
rilevando
che
non
vi
sono
eccessive
difficoltà
nel
definire
e
tipizzare
le
fattispecie
di
responsabilità
caratterizzate
dall'elemento
soggettivo
del
dolo
giacchè
esse
implicano
la
consumazione
di
specifici
reati
previsti
dal
codice
penale.
Il
senatore
FALANGA
(FI-‐PdL
XVII)
si
dichiara
concorde
sul
rilievo
che
una
responsabilità
diretta
dei
magistrati
non
è
compatibile
con
l'impianto
generale
dell'ordinamento.
Non
a
caso
la
legge
n.
177
del
1988
era
improntata
all'attivazione
della
responsabilità
in
via
sussidiaria,
mediante
la
rivalsa.
In
proposito,
rileva
che
l'unico
modo
per
rendere
effettiva
la
tutela
in
favore
di
chi
ha
subito
un
danno
dall'esercizio,
con
dolo
o
colpa
grave,
delle
funzioni
giurisdizionali,
postula
la
soppressione
dell'udienza
filtro
alle
azioni
risarcitorie
e,
del
pari,
la
previsione
di
un
processo
che
vede
il
privato
in
causa
contro
lo
Stato
e
insieme
contro
il
giudice.
Il
senatore
ALBERTINI
(PI),
in
un
breve
intervento
integrativo,
precisa
alcuni
dei
rilievi
già
svolti,
con
particolare
riferimento
all'esigenza
di
rafforzare
l'effettività
della
responsabilità
disciplinare
dei
magistrati
e
di
abolire
il
filtro
alle
domande
risarcitorie
che
ha
di
fatto
vanificato
l'efficacia
della
legge
n.
117
del
1988.
Il
presidente
PALMA
dichiara
chiusa
la
discussione
generale.
Il
relatore
BARANI
(GAL),
d'intesa
con
l'altro
relatore
Buemi,
propone
di
adottare
come
testo
base,
il
disegno
di
legge
n.
1070.
Conviene
la
Commissione.
Il
presidente
PALMA
propone
che
il
termine
per
la
presentazione
degli
emendamenti
sia
fissato
per
le
ore
19
del
23
gennaio.
Non
avanzandosi
obiezioni,
così
rimane
stabilito.
Il
seguito
dell'esame
congiunto
è
quindi
rinviato.
2a
Commissione
permanente
(Giustizia)
-‐
Seduta
n.
88
(pom.)
dell'11/02/2014
Prosegue
l'esame
congiunto,
sospeso
nella
seduta
del
20
dicembre
2013.
Il
presidente
PALMA
avverte
che
si
procederà
alla
illustrazione
degli
emendamenti,
riferiti
al
disegno
di
legge
n.
1070
e
pubblicati
in
allegato
al
resoconto
della
seduta
del
5
febbraio
2014.
Il
senatore
LUMIA
(PD),
nell'illustrare
il
complesso
degli
emendamenti
a
sua
firma,
osserva
che
tali
proposte
modificano
la
disciplina
dettata
dalla
legge
del
1988
e
salvaguardano
la
responsabilità
indiretta,
ma
rimuovono
taluni
ostacoli
che
hanno
impedito
la
effettiva
applicazione
della
normativa.
Conclude
rilevando
l'ampia
convergenza
emersa
nel
corso
del
dibattito
circa
l'esigenza
di
intervenire
su
alcuni
profili
problematici
della
disciplina.
Il
senatore
BARANI
(GAL)
illustra
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