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P. 174
Il
Senato
non
approva.
(v.
Allegato
B).
L'emendamento
6.102
è
stato
ritirato.
Indìco
la
votazione
nominale
con
scrutinio
simultaneo
dell'emendamento
6.103,
presentato
dalla
senatrice
Mussini
e
da
altri
senatori.
(Segue
la
votazione).
Il
Senato
non
approva.
(v.
Allegato
B).
Indìco
la
votazione
nominale
con
scrutinio
simultaneo
dell'emendamento
6.104,
presentato
dai
senatori
Stefani
e
Centinaio.
(Segue
la
votazione).
Il
Senato
non
approva.
(v.
Allegato
B).
Indìco
la
votazione
nominale
con
scrutinio
simultaneo
dell'articolo
6.
(Segue
la
votazione).
Il
Senato
approva.
(v.
Allegato
B).
Passiamo
alla
votazione
dell'articolo
7.
GAETTI
(M5S).
Chiediamo
che
la
votazione
venga
effettuata
a
scrutinio
simultaneo
mediante
procedimento
elettronico.
PRESIDENTE.
Invito
il
senatore
Segretario
a
verificare
se
la
richiesta
risulta
appoggiata
dal
prescritto
numero
di
senatori.
(La
richiesta
risulta
appoggiata).
Indìco
la
votazione
nominale
con
scrutinio
simultaneo
dell'articolo
7.
(Segue
la
votazione).
Il
Senato
approva.
(v.
Allegato
B).
Passiamo
alla
votazione
dell'articolo
8.
GAETTI
(M5S).
Chiediamo
che
la
votazione
venga
effettuata
a
scrutinio
simultaneo
mediante
procedimento
elettronico.
PRESIDENTE.
Invito
il
senatore
Segretario
a
verificare
se
la
richiesta
risulta
appoggiata
dal
prescritto
numero
di
senatori.
(La
richiesta
risulta
appoggiata).
Indìco
la
votazione
nominale
con
scrutinio
simultaneo
dell'articolo
8.
(Segue
la
votazione).
Il
Senato
approva.
(v.
Allegato
B).
L'emendamento
8.0.100
è
improponibile.
Apprezzate
le
circostanze,
passiamo
agli
interventi
di
fine
seduta.
Informo
che
le
dichiarazioni
di
voto
e
il
voto
finale
avranno
luogo
nella
seduta
antimeridiana
di
domani,
così
come
la
comunicazione
degli
esiti
della
Conferenza
dei
Capigruppo,
che
è
immediatamente
convocata.
ALLEGATO
A
DISEGNO
DI
LEGGE
Disciplina
della
responsabilità
civile
dei
magistrati
(1070)
ARTICOLO
1
NEL
TESTO
PROPOSTO
DALLA
COMMISSIONE
Art.
1.
Approvato
(Oggetto
e
finalità)
1.
La
presente
legge
introduce
disposizioni
volte
a
modificare
le
norme
di
cui
alla
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
al
fine
di
rendere
effettiva
la
disciplina
che
regola
la
responsabilità
civile
dello
Stato
e
dei
magistrati,
anche
alla
luce
dell'appartenenza
dell'Italia
all'Unione
europea.
EMENDAMENTO
1.100
Il
Relatore
Ritirato
Al
comma
1,
sostituire
le
parole:
«alla
luce»
con
le
seguenti:
«ai
sensi».
ARTICOLO
2
NEL
TESTO
PROPOSTO
DALLA
COMMISSIONE
Art.
2.
Approvato
nel
testo
emendato
(Modifiche
all'articolo
2
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117)
1.
All'articolo
2
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
al
comma
1,
le
parole:
«che
derivino
da
privazione
della
libertà
personale»
sono
soppresse;
b)
il
comma
2
è
sostituito
dal
seguente:
«2.
Fermo
quanto
previsto
dai
commi
3
e
3-‐bis
e
salvi
i
casi
di
dolo,
nell'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
non
può
dar
luogo
a
responsabilità
l'attività
di
interpretazione
di
norme
di
diritto
né
quella
di
valutazione
del
fatto
e
delle
prove»;
c)
il
comma
3
è
sostituito
dai
seguenti:
«3.
Costituisce
colpa
grave
la
violazione
manifesta
della
legge
nonché
del
diritto
dell'Unione
europea,
il
travisamento
del
fatto
o
delle
prove,
ovvero
l'affermazione
di
un
fatto
la
cui
esistenza
è
incontrastabilmente
esclusa
dagli
atti
del
procedimento
o
la
negazione
di
un
fatto
la
cui
esistenza
risulta
incontrastabilmente
dagli
atti
del
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