Page 178 - Microsoft Word - RespoMagi.doc
P. 178
parole:
«due
anni»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«tre
anni».
2.
L'articolo
5
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117
è
abrogato.
EMENDAMENTI
3.100
CAPPELLETTI,
MUSSINI
(*),
BIGNAMI
(*)
Respinto
Al
comma
1,
sopprimere
la
lettera
a).
________________
(*)
Firma
aggiunta
in
corso
di
seduta
3.101
STEFANI,
CENTINAIO
Respinto
Al
comma
1,
alle
lettere
a)
e
b),
sostituire
la
parola:
«tre»
con
la
seguente:
«quattro».
3.102
CAPPELLETTI,
MUSSINI
(*),
BIGNAMI
(*)
Respinto
Al
comma
1,
sopprimere
la
lettera
b).
________________
(*)
Firma
aggiunta
in
corso
di
seduta
ARTICOLO
4
NEL
TESTO
PROPOSTO
DALLA
COMMISSIONE
Art.
4.
Non
posto
in
votazione
(*)
(Modifica
all'articolo
6
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117)
1.
All'articolo
6
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
il
comma
2,
è
sostituito
dal
seguente:
«2.
La
decisione
pronunciata
nel
giudizio
promosso
contro
lo
Stato
fa
stato
nel
giudizio
di
rivalsa,
anche
se
il
magistrato
non
è
intervenuto
volontariamente
in
giudizio,
e
nel
procedimento
disciplinare,
in
ordine
all'accertamento
dei
fatti
contenuto
in
sentenza.».
________________
(*)
Approvato
l'emendamento
4.700,
soppressivo
dell'articolo
EMENDAMENTI
4.700
Il
Governo
Approvato
Sopprimere
l'articolo.
4.100
Il
Relatore
Ritirato
Al
comma
1,
sostituire
il
capoverso
con
il
seguente:
«2.
La
decisione
pronunciata
nel
giudizio
promosso
contro
lo
Stato
fa
stato
nel
giudizio
di
rivalsa
se
il
magistrato
è
intervenuto
ai
sensi
del
comma
1.
Non
fa
stato
nel
procedimento
disciplinare.».
4.101
STEFANI,
CENTINAIO
Precluso
Al
comma
1,
capoverso,
sopprimere
la
parola:
«volontariamente».
ARTICOLO
5
NEL
TESTO
PROPOSTO
DALLA
COMMISSIONE
Art.
5.
Approvato
nel
testo
emendato
(Modifica
dell'articolo
7
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117)
1.
L'articolo
7
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
è
sostituito
dal
seguente:
«Art.
7.
-‐
(Azione
di
rivalsa)
-‐
1.
Il
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri,
entro
due
anni
dal
risarcimento
avvenuto
sulla
base
di
titolo
giudiziale
o
di
titolo
stragiudiziale,
ha
l'obbligo
di
esercitare
l'azione
di
rivalsa
nei
confronti
del
magistrato
nel
caso
di
diniego
di
giustizia,
ovvero
nei
casi
in
cui
la
violazione
manifesta
della
legge
e
del
diritto
dell'Unione
europea
ovvero
il
travisamento
del
fatto
o
delle
prove,
di
cui
all'articolo
2,
commi
2,
3
e
3-‐bis,
sono
stati
determinati
da
dolo
o
negligenza
inescusabile.
2.
In
nessun
caso
la
transazione
è
opponibile
al
magistrato
nel
giudizio
di
rivalsa
o
nel
giudizio
disciplinare.
3.
I
giudici
popolari
rispondono
soltanto
in
caso
di
dolo.
I
cittadini
estranei
alla
magistratura
che
concorrono
a
formare
o
formano
organi
giudiziari
collegiali
rispondono
in
caso
di
dolo
o
negligenza
inescusabile
per
travisamento
del
fatto
o
delle
prove».
EMENDAMENTI
5.100
STEFANI,
CENTINAIO
Le
parole
da:
«Al
comma»
a:
«un
anno»
respinte;
seconda
parte
preclusa
Al
comma
1,
capoverso
«articolo
7»,
comma
1,
sostituire
le
parole:
«due
anni»
con
le
seguenti:
«un
anno»
e
conseguentemente
le
parole:
«sono
stati
determinati
da
dolo
o
negligenza
inescusabile»
sono
soppresse.
5.101
STEFANI,
CENTINAIO
Precluso
Al
comma
1,
capoverso
«articolo
7»,
comma
1,
sostituire
le
parole:
«due
anni»
con
le
178