Page 179 - Microsoft Word - RespoMagi.doc
P. 179
seguenti:
«un
anno».
5.102
BUCCARELLA,
CAPPELLETTI
Respinto
Al
comma
1,
capoverso
«Art.
7»,
comma
1,
sopprimere
le
parole:
«o
di
titolo
stragiudiziale».
Conseguemente,
sopprimere
il
comma
2
dell'articolo
7
ivi
richiamato.
5.103
CALIENDO,
CARDIELLO,
MALAN,
PERRONE,
FALANGA
(*)
Respinto
Al
comma
1,
capoverso
«Art.
7»,
comma
1,
sostituire
le
parole
da:
«ovvero
nei
casi
in
cui»
fino
alle
parole:
«o
negligenza
inescusabile»
con
le
seguenti:
«ovvero
nei
casi
di
colpa
grave
di
cui
all'articolo
2,
commi
2,
3
e
3-‐bis,
ovvero
quando
il
danno
ingiusto
è
stato
determinato
da
dolo».
________________
(*)
Firma
aggiunta
in
corso
di
seduta
5.104
MUSSINI,
DE
CRISTOFARO,
DE
PETRIS,
BAROZZINO,
BENCINI,
CERVELLINI,
PEPE,
PETRAGLIA,
Maurizio
ROMANI,
URAS,
MASTRANGELI,
BIGNAMI
Approvato
Al
comma
1,
capoverso
«art.
7»
sostituire
1e
parole:
«e
del
diritto»
con
le
seguenti:
«nonché
del
diritto».
5.105
MUSSINI,
DE
CRISTOFARO,
DE
PETRIS,
BAROZZINO,
BENCINI,
CERVELLINI,
PEPE,
PETRAGLIA,
Maurizio
ROMANI,
URAS,
MASTRANGELI,
BIGNAMI
Respinto
Al
comma
1,
capoverso
«art.
7»,
sopprimere
le
parole:
«sono
stati
determinati
da
dolo
o
negligenza
inescusabile».
5.106
Il
Relatore
Ritirato
Al
comma
l,
capoverso
«Art.
7.»,
alla
fine
del
comma
1,
sostituire
le
parole:
«determinati
da
dolo
o
negligenza
inescusabile»
con
le
seguenti:
«riconosciuti
con
il
predetto
titolo
risarcitorio.».
5.107
D'ASCOLA,
GIOVANARDI,
ALBERTINI
Ritirato
Al
comma
1,
capoverso
«Art.
7»
comma
l
sostituire
le
parole:
«dolo
o
negligenza
inescusabile»
con
le
seguenti:
«dolo
ovvero
negligenza
o
imperizia
inescusabili».
5.108
STEFANI,
CENTINAIO
Respinto
Al
comma
1,
capoverso
«Art.
7.»,
comma
2,
sopprimere
le
parole:
«In
nessun
caso».
5.109
Il
Relatore
Ritirato
Al
comma
1,
capoverso
«Art.
7.»,
al
comma
3,
secondo
periodo,
sostituire
le
parole:«negligenza
inescusabile»,
con
le
seguenti:
«colpa
grave».
5.110
MUSSINI,
DE
CRISTOFARO,
DE
PETRIS,
BAROZZINO,
BENCINI,
CERVELLINI,
DE
PIETRO,
PEPE,
PETRAGLIA,
Maurizio
ROMANI,
URAS,
MASTRANGELI,
BIGNAMI
Ritirato
Dopo
il
comma
1,
inserire
il
seguente:
«1-‐bis.
Il
mancato
esercizio
dell'azione
di
rivalsa,
di
cui
al
comma
1,
comporta
responsabilità
contabile.
Ai
fini
dell'accertamento
di
tale
responsabilità,
entro
il
31
gennaio
di
ogni
anno
la
Corte
dei
conti
acquisisce
informazioni
dal
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri
e
dal
Ministro
della
giustizia
sulle
condanne
al
risarcimento
dei
danni
cagionati
nell'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
emesse
nel
corso
dell'anno
precedente
e
sull'esercizio
della
relativa
azione
di
rivalsa».
ARTICOLO
6
NEL
TESTO
PROPOSTO
DALLA
COMMISSIONE
Approvato
Art.
6.
(Modifica
all'articolo
8
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117)
1.
All'articolo
8
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
il
comma
3
è
sostituito
dal
seguente:
«3.
La
misura
della
rivalsa
non
può
superare
una
somma
pari
alla
metà
di
una
annualità
dello
stipendio,
al
netto
delle
trattenute
fiscali,
percepito
dal
magistrato
al
tempo
in
cui
l'azione
di
risarcimento
è
proposta,
anche
se
dal
fatto
è
derivato
danno
a
più
persone
e
queste
hanno
agito
con
distinte
azioni
di
responsabilità.
Tale
limite
non
si
applica
al
fatto
commesso
con
dolo.
L'esecuzione
della
rivalsa,
quando
viene
effettuata
mediante
trattenuta
sullo
stipendio,
non
può
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