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comportare
complessivamente
il
pagamento
per
rate
mensili
in
misura
superiore
al
terzo
dello
stipendio
netto».
EMENDAMENTI
6.100
CAPPELLETTI,
BUCCARELLA
Respinto
Al
comma
1,
sostituire
il
capoverso
«3»,
con
il
seguente:
«3.
La
misura
della
rivalsa
non
può
superare
una
somma
pari
a
due
terzi
di
una
annualità
dello
stipendio,
al
netto
delle
trattenute
fiscali,
percepito
dal
magistrato
al
tempo
in
cui
l'azione
di
risarcimento
è
proposta,
anche
se
dal
fatto
è
derivato
danno
a
più
persone
e
queste
hanno
agito
con
distinte
azioni
di
responsabilità.
Tale
limite
non
si
applica
al
fatto
commesso
con
dolo.
L'esecuzione
della
rivalsa,
quando
viene
effettuata
mediante
trattenuta
sullo
stipendio,
non
può
comportare
complessivamente
il
pagamento
per
rate
mensili
in
misura
superiore
al
quinto
dello
stipendio
netto».
6.101
CALIENDO,
CARDIELLO,
MALAN,
PERRONE
Respinto
Al
comma
1,
sostituire
il
capoverso
«3»
con
il
seguente:
«3.
La
misura
della
rivalsa
coincide
con
la
somma
accordata
ai
ricorrenti
che
abbiano
agito
in
uno
o
più
giudizi
contro
lo
Stato,
ai
sensi
dell'articolo
4,
per
i
fatti
di
cui
agli
artioli
2
e
3
commessi
con
dolo
o
colpa
grave.
L'esecuzione
della
rivalsa
quando
viene
effettuata
mediante
trattenuta
sullo
stipendio,
non
può
comportare
complessivamente
il
pagamento
pr
rate
mensili
in
misura
superiore
al
quinto
delle
stipendio
netto».
6.102
Il
Relatore
Ritirato
Al
comma
1,
capoverso
«3»,
sostituire
l'ultimo
periodo
con
il
seguente:
«Ad
eccezione
dei
soggetti
di
cui
al
comma
4,
l'esecuzione
della
rivalsa
viene
sempre
effettuata
mediante
trattenuta
sullo
stipendio
o
sugli
emolumenti
di
cui
all'articolo
1
del
regio
decreto
legge
19
gennaio
1939,
n.
295,
ai
sensi
dell'articolo
406
del
regio
decreto
23
maggio
1924,
n.
827;
essa
non
può
comportare
complessivamente
il
pagamento
per
rate
mensili
in
misura
superiore
al
quinto
dello
stipendio
netto».
6.103
MUSSINI,
DE
CRISTOFARO,
DE
PETRIS,
BAROZZINO,
BENCINI,
CERVELLINI,
PEPE,
PETRAGLIA,
Maurizio
ROMANI,
URAS,
MASTRANGELI,
BIGNAMI
Respinto
Al
comma
1,
capoverso
«3»,
terzo
periodo,
sostituire
le
parole:
«terzo»
con
le
parole:«quinto».
6.104
STEFANI,
CENTINAIO
Respinto
Al
comma
1,
capoverso
«3»,
terzo
periodo,
dopo
le
parole:
«superiore
al
terzo
dello
stipendio
netto»
aggiungere
le
seguenti:
«ovvero
se
dal
fatto
è
derivato
danno
a
più
persone
può
comportare
complessivamente
il
pagamento
per
rate
mensili
fino
alla
metà
dello
stipendio
netto».
ARTICOLI
7
E
8
NEL
TESTO
PROPOSTO
DALLA
COMMISSIONE
Approvato
Art.
7.
(Modifica
all'articolo
9
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117)
1.
All'articolo
9,
comma
1,
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
le
parole:
«,
entro
due
mesi
dalla
comunicazione
di
cui
all'articolo
5,
comma
5,»
sono
soppresse.
Art.
8.
Approvato
(Modifica
all'articolo
13
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117)
1.
All'articolo
13
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
dopo
il
comma
2
è
aggiunto,
in
fine,
il
seguente:
«2-‐bis.
Il
mancato
esercizio
dell'azione
di
regresso,
di
cui
al
comma
2,
comporta
responsabilità
contabile.
Ai
fini
dell'accertamento
di
tale
responsabilità,
entro
il
31
gennaio
di
ogni
anno
la
Corte
dei
conti
acquisisce
informazioni
dal
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri
e
dal
Ministro
della
giustizia
sulle
condanne
al
risarcimento
dei
danni
per
fatti
costituenti
reato
commessi
dal
magistrato
nell'esercizio
delle
sue
funzioni,
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