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complessivamente
il
pagamento
per
rate
mensili
in
misura
superiore
al
terzo
delle
stipendio
netto».
5.0.300/2
CALIENDO,
CARDIELLO,
FALANGA,
MALAN
All'emendamento
5.0.300,
il
capoverso
«comma
3»
è
sostituito
dal
seguente:
«3.
La
misura
della
rivalsa
coincide
con
la
somma
accordata
ai
ricorrenti
che
abbiano
agito
in
uno
o
più
giudizi
contro
lo
Stato,
ai
sensi
dell'articolo
4,
per
i
fatti
di
cui
agli
articoli
2
e
3
commessi
con
dolo
o
colpa
grave.
L'esecuzione
della
rivalsa
quando
viene
effettuata
mediante
trattenuta
sullo
stipendio,
non
può
comportare
complessivamente
il
pagamento
per
rate
mensili
in
misura
superiore
ai
due
terzi
di
quattro
annualità
dello
stipendio
netto».
5.0.300/3
CALIENDO,
CARDIELLO,
FALANGA,
MALAN
All'emendamento
5.0.300,
il
capoverso
«comma
3»
è
sostituito
dal
seguente:
«3.
La
misura
della
rivalsa
coincide
con
la
somma
accordata
ai
ricorrenti
che
abbiano
agito
in
uno
o
più
giudizi
contro
lo
Stato,
ai
sensi
dell'articolo
4,
per
i
fatti
di
cui
agli
articoli
2
e
3
commessi
con
dolo
o
colpa
grave.
L'esecuzione
della
rivalsa
quando
viene
effettuata
mediante
trattenuta
sullo
stipendio,
non
può
comportare
complessivamente
il
pagamento
per
rate
mensili
in
misura
superiore
ai
due
terzi
di
tre
annualità
dello
stipendio
netto».
5.0.300/4
CALIENDO,
CARDIELLO,
FALANGA,
MALAN
All'emendamento
5.0.300,
il
capoverso
«comma
3»
è
sostituito
dal
seguente:
«3.
La
misura
della
rivalsa
coincide
con
la
somma
accordata
ai
ricorrenti
che
abbiano
agito
in
uno
o
più
giudizi
contro
lo
Stato,
ai
sensi
dell'articolo
4,
per
i
fatti
di
cui
agli
articoli
2
e
3
commessi
con
dolo
o
colpa
grave.
L'esecuzione
della
rivalsa
quando
viene
effettuata
mediante
trattenuta
sullo
stipendio,
non
può
comportare
complessivamente
il
pagamento
per
rate
mensili
in
misura
superiore
ai
due
terzi
di
due
annualità
dello
stipendio
netto».
5.0.300/5
CALIENDO,
CARDIELLO,
FALANGA,
MALAN
All'emendamento
5.0.300,
il
capoverso
«comma
3»
è
sostituito
dal
seguente:
«3.
La
misura
della
rivalsa
coincide
con
la
somma
accordata
ai
ricorrenti
che
abbiano
agito
in
uno
o
più
giudizi
contro
lo
Stato,
ai
sensi
dell'articolo
4,
per
i
fatti
di
cui
agli
articoli
2
e
3
commessi
con
dolo
o
colpa
grave.
L'esecuzione
della
rivalsa
quando
viene
effettuata
mediante
trattenuta
sullo
stipendio,
non
può
comportare
complessivamente
il
pagamento
per
rate
mensili
in
misura
superiore
ai
due
terzi
di
una
annualità
dello
stipendio
netto».
5.0.300/6
CALIENDO,
CARDIELLO,
FALANGA,
MALAN
All'emendamento
5.0.300,
il
capoverso
«comma
3»
è
sostituito
dal
seguente:
«3.
La
misura
della
rivalsa
coincide
con
la
somma
accordata
ai
ricorrenti
che
abbiano
agito
in
uno
o
più
giudizi
contro
lo
Stato,
ai
sensi
dell'articolo
4,
per
i
fatti
di
cui
agli
articoli
2
e
3
commessi
con
dolo
o
colpa
grave.
L'esecuzione
della
rivalsa
quando
viene
effettuata
mediante
trattenuta
sullo
stipendio,
non
può
comportare
complessivamente
il
pagamento
per
rate
mensili
in
misura
superiore
alla
metà
di
quattro
annualità
dello
stipendio
netto».
5.0.300/7
CALIENDO,
CARDIELLO,
FALANGA,
MALAN
All'emendamento
5.0.300,
il
capoverso
«comma
3»
è
sostituito
dal
seguente:
«3.
La
misura
della
rivalsa
coincide
con
la
somma
accordata
ai
ricorrenti
che
abbiano
agito
in
uno
o
più
giudizi
contro
lo
Stato,
ai
sensi
dell'articolo
4,
per
i
fatti
di
cui
agli
articoli
2
e
3
commessi
con
dolo
o
colpa
grave.
L'esecuzione
della
rivalsa
quando
viene
effettuata
mediante
trattenuta
sullo
stipendio,
non
può
comportare
complessivamente
il
pagamento
per
rate
mensili
in
misura
superiore
alla
metà
di
tre
annualità
dello
stipendio
netto».
5.0.300/8
CALIENDO,
CARDIELLO,
FALANGA,
MALAN
All'emendamento
5.0.300,
il
capoverso
88