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organo
dell'Unione
che
abbia
carattere
giurisdizionale.
Costituisce
in
ogni
caso
diniego
di
giustizia,
ai
sensi
dell'articolo
3,
la
mancata
osservanza
dell'obbligo
di
rinvio
pregiudiziale
ai
sensi
dell'articolo
267,
terzo
paragrafo,
del
Trattato
sul
funzionamento
dell'Unione
europea».
2.301
testo
corretto/17
CALIENDO,
CARDIELLO,
FALANGA,
MALAN
All'emendamento
2.301
testo
corretto,
capoverso
«comma
3-‐bis»
secondo
periodo,
sopprimere
la
parola:
«eventualmente».
2.301
testo
corretto/18
CALIENDO,
CARDIELLO,
FALANGA,
MALAN
All'emendamento
2.301
testo
corretto,
capoverso
«Art.
7»,
sostituire
il
comma
1,
con
il
seguente:
«1.
All'articolo
7
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
il
comma
1
è
sostituito
dal
seguente:
''1.
Il
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri
entro
un
anno
dal
risarcimento
avvenuto
sulla
base
di
titolo
giudiziale
o
di
titolo
stragiudiziale,
ha
l'obbligo
di
esercitare
l'azione
di
rivalsa
nei
confronti
del
magistrato''».
2.301
testo
corretto/19
STEFANI,
CENTINAIO
All'emendamento
2.301
testo
corretto,
capoverso
«Art.
7»,
comma
1,
le
parole:
«tre
anni»,
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«due
anni».
Conseguentemente,
le
parole:
«sono
determinati
da
dolo
o
negligenza
inescusabile»,
sono
soppresse.
2.301
testo
corretto/20
CALIENDO,
CARDIELLO,
FALANGA,
MALAN
All'emendamento
2.301
testo
corretto,
capoverso
«Art.
7»,
comma
1,
sostituire
le
parole:
«tre
anni»,
con
le
seguenti:
«due
anni».
2.301
testo
corretto/21
STEFANI,
CENTINAIO
All'emendamento
2.301
testo
corretto,
capoverso
«Art.
7»,
comma
1,
le
parole:
«tre
anni»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«un
anno».
Conseguentemente
le
parole:
«sono
determinati
da
dolo
o
negligenza
inescusabile»
sono
soppresse.
2.301
testo
corretto/22
ALBERTINI
All'emendamento
2.301
testo
corretto,
capoverso
«Art.
7»,
comma
1,
le
parole:
«dolo
o
negligenza
inescusabile»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«dolo
ovvero
negligenza
o
imperizia
inescusabili».
2.301
testo
corretto/23
STEFANI,
CENTINAIO
All'emendamento
2.301
testo
corretto,
capoverso
«Art.
7»,
dopo
il
comma
1,
è
inserito
il
seguente:
«1-‐bis.
Il
mancato
esercizio
dell'azione
di
rivalsa,
di
cui
al
comma
1,
comporta
responsabilità
contabile.
Ai
fini
dell'accertamento
di
tale
responsabilità,
entro
il
31
gennaio
di
ogni
anno
la
Corte
dei
conti
acquisisce
informazioni
dal
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri
e
dal
Ministro
della
giustizia
sulle
condanne
al
risarcimento
dei
danni
cagionati
nell'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
emesse
nel
corso
dell'anno
precedente
e
sull'esercizio
della
relativa
azione
di
rivalsa.
Il
Ministro
della
giustizia
trasmette
alle
Camere,
con
cadenza
annuale,
una
relazione
sullo
stato
di
attuazione
delle
disposizioni
del
presente
articolo,
in
particolare,
sulle
condanne
al
risarcimento
dei
danni
cagionati
nell'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
emesse
nel
corso
dell'anno
precedente
e
sulle
azioni
di
rivalsa».
2.301
testo
corretto/24
STEFANI,
CENTINAIO
All'emendamento
2.301
testo
corretto,
capoverso
«Art.
7»,
dopo
il
comma
1,
è
inserito
il
seguente:
«1-‐bis.
Il
mancato
esercizio
dell'azione
di
rivalsa,
di
cui
al
comma
1,
comporta
responsabilità
contabile.
Ai
fini
dell'accertamento
di
tale
responsabilità,
entro
il
31
gennaio
di
ogni
anno
la
Corte
dei
conti
acquisisce
informazioni
dal
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri
e
dal
Ministro
della
giustizia
sulle
condanne
al
risarcimento
dei
danni
cagionati
nell'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
emesse
nel
corso
dell'anno
precedente
e
sull'esercizio
della
relativa
azione
di
rivalsa.
Il
Ministro
della
giustizia
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