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trasmette
alle
Camere,
con
cadenza
annuale,
una
relazione
sullo
stato
di
attuazione
delle
disposizioni
del
presente
articolo».
2.301testo
corretto/25
STEFANI,
CENTINAIO
All'emendamento
2.301
testo
corretto,
capoverso
«Art.
7»,
dopo
il
comma
1,
è
inserito
il
seguente:
«1-‐bis.
Il
mancato
esercizio
dell'azione
di
rivalsa,
di
cui
al
comma
1,
comporta
responsabilità
contabile.
Il
Ministro
della
giustizia
trasmette
alle
Camere,
con
cadenza
annuale,
una
relazione
sullo
stato
di
attuazione
delle
disposizioni
del
presente
articolo,
in
particolare,
sulle
condanne
al
risarcimento
dei
danni
cagionati
nell'esercizio
delle
funzioni
giudiziarie
emesse
nel
corso
dell'anno
precedente
e
sulle
azioni
di
rivalsa».
2.301
testo
corretto/26
STEFANI,
CENTINAIO
All'emendamento
2.301
testo
corretto,
capoverso
«Art.
7»,
comma
2,
le
parole:
«In
nessun
caso»
sono
soppresse.
2.301
testo
corretto/27
ZIZZA
All'emendamento
2.301
testo
corretto,
capoverso
«Art.
7»,
sostituire
il
comma
3
con
il
seguente:
«3.
I
giudici
popolari
rispondono
soltanto
in
caso
di
dolo.
I
cittadini
estranei
alla
magistratura
che
concorrono
a
formare
o
formano
organi
giudiziari
collegiali
rispondono
in
caso
di
dolo».
2.301/
testo
corretto
Il
Governo
Sostituire
il
comma
2
con
il
seguente:
«2.
All'articolo
2
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117
il
comma
3
è
sostituito
dai
seguenti:
''3.
Costituisce
colpa
grave
la
violazione
manifesta
della
legge
e
del
diritto
dell'Unione
europea
ovvero
il
travisamento
del
fatto
o
delle
prove.
3-‐bis.
Ai
fini
della
determinazione
dei
casi
in
cui
sussiste
la
violazione
manifesta
della
legge
e
del
diritto
dell'Unione
europea
si
tiene
conto,
in
particolare,
del
grado
di
chiarezza
e
precisione
delle
norme
violate,
dell'inescusabilità
e
della
gravità
dell'inosservanza.
In
caso
di
violazione
manifesta
del
diritto
dell'Unione
europea
si
deve
tener
conto
della
posizione
adottata
eventualmente
da
un'istituzione
dell'Unione
europea,
nonché
della
mancata
osservanza
dell'obbligo
di
rinvio
pregiudiziale
ai
sensi
dell'articolo
267,
terzo
paragrafo,
del
Trattato
sul
funzionamento
dell'Unione
europea''.».
Conseguentemente
sostituire
l'articolo
5
con
il
seguente:
Art.
5
(Modifiche
all'articolo
7
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117)
1.
L'articolo
7
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
è
sostituito
dal
seguente:
«Art.
7.
(Azione
di
rivalsa)
?
1.
Lo
Stato,
entro
tre
anni
dal
risarcimento
avvenuto
sulla
base
di
titolo
giudiziale
o
di
titolo
stragiudiziale,
ha
l'obbligo
di
esercitare
l'azione
di
rivalsa
nei
confronti
del
magistrato
nel
caso
di
diniego
di
giustizia,
ovvero
nei
casi
in
cui
la
violazione
manifesta
della
legge
e
del
diritto
dell'Unione
europea
ovvero
il
travisamento
del
fatto
o
delle
prove,
di
cui
all'articolo
2,
commi
2,3
e
3-‐bis,
sono
stati
determinati
da
dolo
o
negligenza
inescusabile.
2.
In
nessun
caso
la
transazione
è
opponibile
al
magistrato
nel
giudizio
di
rivalsa
o
nel
giudizio
disciplinare.
3.
I
giudici
popolari
rispondono
soltanto
in
caso
di
dolo.
I
cittadini
estranei
alla
magistratura
che
concorrono
a
formare
o
formano
organi
giudiziari
collegiali
rispondono
in
caso
di
dolo
o
negligenza
inescusabile
per
travisamento
del
fatto
o
delle
prove.».
Art.
5
5.0.300/1
CALIENDO,
CARDIELLO,
FALANGA,
MALAN
All'emendamento
5.0.300,
il
capoverso
«comma
3»
è
sostituito
dal
seguente:
«3.
La
misura
della
rivalsa
coincide
con
la
somma
accordata
ai
ricorrenti
che
abbiano
agito
in
uno
o
più
giudizi
contro
lo
Stato,
ai
sensi
dell'articolo
4,
per
i
fatti
di
cui
agli
articoli
2
e
3
commessi
con
dolo
o
colpa
grave.
L'esecuzione
della
rivalsa
quando
viene
effettuata
mediante
trattenuta
sullo
stipendio,
non
può
comportare
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