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stipendio,
non
può
comportare
complessivamente
il
pagamento
per
rate
mensili
in
misura
superiore
al
terzo
dello
stipendio
netto».
5.0.300/20
CALIENDO,
CARDIELLO,
FALANGA,
MALAN
All'emendamento
5.0.300,
il
comma
3,
è
sostituito
dal
seguente:
«3.
La
misura
della
rivalsa
non
può
superare
una
somma
pari
due
terzi
di
tre
annualità
dello
stipendio,
al
netto
delle
trattenute
fiscali,
percepito
dal
magistrato
al
tempo
in
cui
l'azione
di
risarcimento
è
proposta,
anche
se
dal
fatto
è
derivato
danno
a
più
persone
e
queste
hanno
agito
con
distinte
azioni
di
responsabilità.
Tale
limite
non
si
applica
al
fatto
commesso
con
dolo.
L'esecuzione
della
rivalsa,
quando
viene
effettuata
mediante
trattenuta
sullo
stipendio,
non
può
comportare
complessivamente
il
pagamento
per
rate
mensili
in
misura
superiore
al
terzo
dello
stipendio
netto».
5.0.300/21
CALIENDO,
CARDIELLO,
FALANGA,
MALAN
All'emendamento
5.0.300,
il
comma
3,
è
sostituito
dal
seguente:
«3.
La
misura
della
rivalsa
non
può
superare
una
somma
pari
due
terzi
di
due
annualità
dello
stipendio,
al
netto
delle
trattenute
fiscali,
percepito
dal
magistrato
al
tempo
in
cui
l'azione
di
risarcimento
è
proposta,
anche
se
dal
fatto
è
derivato
danno
a
più
persone
e
queste
hanno
agito
con
distinte
azioni
di
responsabilità.
Tale
limite
non
si
applica
al
fatto
commesso
con
dolo.
L'esecuzione
della
rivalsa,
quando
viene
effettuata
mediante
trattenuta
sullo
stipendio,
non
può
comportare
complessivamente
il
pagamento
per
rate
mensili
in
misura
superiore
al
terzo
dello
stipendio
netto».
5.0.300/22
CALIENDO,
CARDIELLO,
FALANGA,
MALAN
All'emendamento
5.0.300,
il
comma
3,
è
sostituito
dal
seguente:
«3.
La
misura
della
rivalsa
non
può
superare
una
somma
pari
due
terzi
di
una
annualità
dello
stipendio,
al
netto
delle
trattenute
fiscali,
percepito
dal
magistrato
al
tempo
in
cui
l'azione
di
risarcimento
è
proposta,
anche
se
dal
fatto
è
derivato
danno
a
più
persone
e
queste
hanno
agito
con
distinte
azioni
di
responsabilità.
Tale
limite
non
si
applica
al
fatto
commesso
con
dolo.
L'esecuzione
della
rivalsa,
quando
viene
effettuata
mediante
trattenuta
sullo
stipendio,
non
può
comportare
complessivamente
il
pagamento
per
rate
mensili
in
misura
superiore
al
terzo
dello
stipendio
netto».
5.0.300/23
CALIENDO,
CARDIELLO,
FALANGA,
MALAN
All'emendamento
5.0.300,
il
comma
3,
è
sostituito
dal
seguente:
«3.
La
misura
della
rivalsa
non
può
superare
una
somma
pari
alla
metà
di
quattro
annualità
dello
stipendio,
al
netto
delle
trattenute
fiscali,
percepito
dal
magistrato
al
tempo
in
cui
l'azione
di
risarcimento
è
proposta,
anche
se
dal
fatto
è
derivato
danno
a
più
persone
e
queste
hanno
agito
con
distinte
azioni
di
responsabilità.
Tale
limite
non
si
applica
al
fatto
commesso
con
dolo.
L'esecuzione
della
rivalsa,
quando
viene
effettuata
mediante
trattenuta
sullo
stipendio,
non
può
comportare
complessivamente
il
pagamento
per
rate
mensili
in
misura
superiore
al
terzo
dello
stipendio
netto».
5.0.300/24
CALIENDO,
CARDIELLO,
FALANGA,
MALAN
All'emendamento
5.0.300,
il
comma
3,
è
sostituito
dal
seguente:
«3.
La
misura
della
rivalsa
non
può
superare
una
somma
pari
alla
metà
di
tre
annualità
dello
stipendio,
al
netto
delle
trattenute
fiscali,
percepito
dal
magistrato
al
tempo
in
cui
l'azione
di
risarcimento
è
proposta,
anche
se
dal
fatto
è
derivato
danno
a
più
persone
e
queste
hanno
agito
con
distinte
azioni
di
responsabilità.
Tale
limite
non
si
applica
al
fatto
commesso
con
dolo.
L'esecuzione
della
rivalsa,
quando
viene
effettuata
mediante
trattenuta
sullo
stipendio,
non
può
comportare
complessivamente
il
pagamento
per
rate
mensili
in
misura
superiore
al
terzo
dello
stipendio
netto».
5.0.300/25
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