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P. 92
CALIENDO,
CARDIELLO,
FALANGA,
MALAN
All'emendamento
5.0.300,
il
comma
3,
è
sostituito
dal
seguente:
«3.
La
misura
della
rivalsa
non
può
superare
una
somma
pari
alla
metà
di
due
annualità
dello
stipendio,
al
netto
delle
trattenute
fiscali,
percepito
dal
magistrato
al
tempo
in
cui
l'azione
di
risarcimento
è
proposta,
anche
se
dal
fatto
è
derivato
danno
a
più
persone
e
queste
hanno
agito
con
distinte
azioni
di
responsabilità.
Tale
limite
non
si
applica
al
fatto
commesso
con
dolo.
L'esecuzione
della
rivalsa,
quando
viene
effettuata
mediante
trattenuta
sullo
stipendio,
non
può
comportare
complessivamente
il
pagamento
per
rate
mensili
in
misura
superiore
al
terzo
dello
stipendio
netto».
5.0.300/26
MUSSINI,
DE
CRISTOFARO,
MAURIZIO
ROMANI
All'emendamento
5.0.300,
capoverso
«comma
3»
è
sostituito
dal
seguente:
«3.
La
misura
della
rivalsa
non
può
superare
una
somma
pari
alla
metà
di
una
annualità
dello
stipendio,
al
netto
delle
trattenute
fiscali,
percepito
dal
magistrato
al
tempo
in
cui
l'azione
di
risarcimento
è
proposta,
anche
se
dal
fatto
è
derivato
danno
a
più
persone
e
queste
hanno
agito
con
distinte
azioni
di
responsabilità.
Tale
limite
non
si
applica
al
fatto
commesso
con'dolo.
L'esecuzione
della
rivalsa,
quando
viene
effettuata
mediante
trattenuta
sullo
stipendio,
non
può
comportare
complessivamente
il
pagamento
per
rate
mensili
in
misura
superiore
al
quinto
dello
stipendio
netto».
5.0.300/27
CALIENDO,
CARDIELLO,
FALANGA,
MALAN
All'emendamento
5.0.300,
capoverso
«comma
3»,
primo
periodo,
le
parole:
«alla
metà»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«ai
due
terzi».
5.0.300/28
STEFANI,
CENTINAIO
All'emendamento
5.0.300,
capoverso
«comma
3»,
secondo
periodo,
le
parole:
«superiore
al
terzo
dello
stipendio»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«ovvero
se
dal
fatto
è
derivato
danno
a
più
persone
può
comportare
complessivamente
il
pagamento
per
rate
mensili
fino
alla
metà
dello
stipendio
netto».
5.0.300/29
CALIENDO,
CARDIELLO,
FALANGA,
MALAN
All'emendamento
5.0.300,
aggiungere,
in
fine,
il
seguente
comma:
«1-‐bis.
All'articolo
8
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117
dopo
il
comma
4,
aggiungere
il
seguente:
''4-‐bis.
Presso
il
Ministero
della
Giustizia
ed
il
Consiglio
Superiore
della
Magistratura
è
istituito
un
Elenco
comune
informatizzato
dei
magistrati
soccombenti
alla
misura
di
rivalsa
contenente
una
succinta
descrizione
della
stessa''.».
5.0.300
Il
Governo
Dopo
l'articoloinserire
il
seguente:
«Art.
5-‐bis.
(Modifiche
all'articolo
8
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117)
1.
All'articolo
8
della
legge
13
aprile
1988,
n.
117,
il
comma
3
è
sostituito
dal
seguente:
''3.
La
misura
della
rivalsa
non
può
superare
una
somma
pari
alla
metà
di
una
annualità
dello
stipendio,
al
netto
delle
trattenute
fiscali,
percepito
dal
magistrato
al
tempo
in
cui
l'azione
di
risarcimento
è
proposta,
anche
se
dal
fatto
è
derivato
danno
a
più
persone
e
queste
hanno
agito
con
distinte
azioni
di
responsabilità.
Tale
limite
non
si
applica
al
fatto
commesso
con
dolo.
L'esecuzione
della
rivalsa,
quando
viene
effettuata
mediante
trattenuta
sullo
stipendio,
non
può
comportare
complessivamente
il
pagamento
per
rate
mensili
in
misura
superiore
al
terzo
dello
stipendio
netto''.».
2a
Commissione
permanente
(Giustizia)
-‐
Seduta
n.
160
(nott.)
del
05/11/2014
Prosegue
l'esame
congiunto,
sospeso
nella
seduta
pomeridiana
di
oggi.
Il
presidente
PALMA
avverte
che
si
riprenderà
dall'esame
dell'emendamento
2.300
pubblicato,
insieme
alle
altre
proposte
emendative
ancora
da
esaminare,
in
allegato
al
resoconto
della
seduta
pomeridiana.
Il
senatore
GIARRUSSO
(M5S)
chiede
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