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Il
senatore
GIARRUSSO
(M5S)
ritiene
che
per
il
complesso
dei
subemendamenti
riferiti
alla
proposta
governativa
si
debba
lasciare
spazio
a
una
chiarificazione
in
tema
di
violazione
del
diritto
dell'Unione
europea
e
della
legge,
intesa
quest'ultima,
come
figura
sintomatica
che
ricomprende
il
diritto
nazionale.
Per
questo
auspica
che
l'espressione
che
apre
il
comma
3
dell'articolo
2
della
legge
Vassalli,
come
riformulato
in
base
all'emendamento
governativo,
possa
essere
modificata
in
modo
da
non
lasciare
spazio
ad
equivoci.
Il
senatore
BUCCARELLA
(M5S)
ritiene
che
il
subemendamento
2.301
testo
corretto/6
abbia
il
merito
di
formulare
un'esplicita
fattispecie
di
colpa
grave
dovuta
all'emissione
di
un
provvedimento
concernente
la
libertà
personale
gravemente
illegittimo.
In
proposito,
ritiene
che
il
testo
potrebbe
trovare
ulteriori
miglioramenti,
ma
sicuramente
occorre
si
preveda
un
esplicito
riferimento
all'adozione
di
misure
coercitive
che
determinano
un'indebita
privazione
della
libertà
personale
illegittimamente.
Il
presidente
PALMA
rileva
come,
con
riguardo
al
subemendamento
2.301
testo
corretto/6,
ma
anche
con
riferimento
ad
alcune
delle
successive
proposte
subemendative,
si
vadano
profilando
tre
distinte
questioni
problematiche:
la
prima
concerne
l'opportunità
o
meno
di
allargare
i
casi
di
colpa
grave
nella
valutazione
degli
elementi
di
fatto
dedotti
nel
processo;
la
seconda
riguarda
l'ipotesi
di
una
migliore
definizione
della
violazione
di
legge
e
delle
norme
dell'ordinamento
europeo;
la
terza
attiene
alla
eventualità
di
prevedere
una
forma
specifica
di
responsabilità
per
l'adozione
di
provvedimenti
illegittimi
privativi
della
libertà
personale.
Su
tali
profili
invita
i
commissari
a
pronunziarsi
per
facilitare
l'esame
e
la
votazione
delle
singole
proposte
subemendative.
Il
senatore
CALIENDO
(FI-‐PdL
XVII)
rileva
che
le
rassicurazioni
offerte
dal
Ministro
circa
l'omnicomprensività
della
fattispecie
di
responsabilità
prevista
nell'emendamento
2.301
(testo
corretto),
non
possono
fugare
tutti
i
dubbi
sull'esigenza
di
mantenere
un
esplicito
riferimento
ai
provvedimenti
coercitivi
illegittimamente
adottati
dal
magistrato.
Anche
sul
problema
della
latitudine
del
profilo
di
colpa
grave
nell'accertamento
dei
fatti
alla
base
del
procedimento,
ritiene
che
si
potrebbe
accogliere
una
formulazione
più
precisa
e,
al
contempo,
meno
rigida.
Il
senatore
LUMIA
(PD),
con
riguardo
al
subemendamento
2.301
testo
corretto/6,
ritiene
che
l'accenno
al
fatto
incontrastabilmente
risultante
dagli
atti
del
procedimento,
possa
essere
preso
in
considerazione
per
un'ipotesi
di
riformulazione
dell'emendamento
governativo
cui
si
riferiscono
tutte
le
proposte
subemendative.
Il
senatore
SUSTA
(SCpI)
ritira,
quindi,
il
subemendamento
2.301
testo
corretto/6.
160
(nott.)
del
05/11/2014
Il
senatore
CALIENDO
(FI-‐PdL
XVII)
provvede
dunque
a
riformulare
il
subemendamento
2.301
testo
corretto/7
allegato
al
resoconto,
in
modo
tale
che
il
testo
provveda
a
sostituire
il
concetto
di
violazione
manifesta
della
legge
con
quello
di
violazione
grave.
Si
apre,
quindi,
un
ulteriore
dibattito
cui
prendono
parte
i
senatori
CALIENDO
(FI-‐PdL
XVII)
e
LUMIA
(PD)
e
il
vice
ministro
COSTA.
Il
ministro
ORLANDO
prende
la
parola
per
rilevare
come
il
dibattito
lascia
emergere
continue
e
complesse
questioni
problematiche
sulle
quali
appare
talvolta
arduo
raggiungere
un'intesa
di
massima.
Precisa,
poi,
che
l'emendamento
2.301
(testo
corretto)
costituisce
già
ora
un
punto
di
sintesi
avanzato
in
cui
si
profila
con
chiarezza
l'impostazione
del
Governo
circa
i
criteri
di
definizione
della
responsabilità
dello
Stato
verso
il
cittadino
e
quelli,
in
parte
diversi,
che
caratterizzano
l'attivabilità
dell'azione
di
rivalsa
nei
riguardi
del
magistrato
che
ha
cagionato
il
danno.
Le
questioni
sollevate
non
paiono
sinceramente
dirimenti
per
giustificare
ulteriori
riformulazioni,
nè
stravolgimenti
del
quadro
normativo
che
emerge
dalla
riscrittura
dell'articolo
2
della
94