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chiarimenti
in
ordine
ai
limiti
dell'attività
di
interpretazione,
ai
loro
effetti
rispetto
all'attuazione
della
responsabilità
civile
dei
magistrati.
Dichiara
quindi
il
proprio
voto
favorevole
sull'emendamento
2.300,
ritenendo
che
tale
previsione
normativa
assicuri
l'autonomia
nell'esercizio
della
giurisdizione.
Il
senatore
LUMIA
(PD)
preannuncia
il
voto
favorevole
sull'emendamento
2.300,
le
cui
previsioni
appaiono
conformi
ai
principi
costituzionali
sulla
giurisdizione
sanciti,
fra
gli
altri,
dall'articolo
101,
comma
2,
della
Costituzione.
Dopo
una
breve
precisazione
del
senatore
CALIENDO
(FI-‐PdL
XVII),
la
Commissione
approva
l'emendamento
2.300.
Avendo
il
relatore
BUEMI
(Aut
(SVP,
UV,
PATT,
UPT)-‐PSI-‐MAIE)
ritirato
l'emendamento
2.1002
(testo
3),
si
devono
considerare
decaduti
tutti
i
subemendamenti
ad
esso
riferiti.
Il
presidente
PALMA
dichiara
inammissibile
il
subemendamento
2.301
testo
corretto/1a.
Dopo
che
il
subemendamento
2.301
testo
corretto/1
è
dichiarato
decaduto
per
assenza
del
proponente,
la
Commissione
respinge
il
subemendamento
2.301
testo
corretto/2.
Il
relatore
BUEMI
(Aut
(SVP,
UV,
PATT,
UPT)-‐ PSI-‐MAIE)
ritira
quindi
il
subemendamento
2.301
testo
corretto/3.
Interviene
quindi
il
senatore
CALIENDO
(FI-‐ PdL
XVII)
per
dichiarazione
di
voto
favorevole
sul
subemendamento
2.301
testo
corretto/4.
Il
PRESIDENTE
sollecita
una
riflessione
sull'emendamento
governativo
2.301
(testo
corretto),
con
riguardo
fra
l'altro,
alla
rilevanza
attribuita
alla
generica
nozione
di
travisamento
del
fatto
o
delle
prove
ai
fini
della
configurabilità
della
responsabilità
del
magistrato.
Analoghe
perplessità
desta,
a
suo
giudizio,
la
proposta
emendativa
concernente
la
responsabilità
derivante
dalla
violazione
manifesta
della
legge.
Il
vice
ministro
COSTA
ritiene
che
il
provvedimento
in
esame
non
debba
essere
valutato
tenendo
conto
dei
principi
ispiratori
della
legge
del
1988.
Rispetto
alla
legge
Vassalli,
la
proposta
governativa
si
basa
su
una
sostanziale
distinzione
fra
i
profili
di
responsabilità
dello
Stato
e
quelli
relativi
alla
responsabilità
del
magistrato.
Il
senatore
LUMIA
(PD)
osserva
come
la
giurisprudenza
europea
abbia
messo
in
discussione
l'impianto
stesso
della
legge
Vassalli.
In
questo
quadro
giudica
positivamente
la
soluzione
prospettata
dal
Governo
con
l'emendamento
in
esame.
La
Commissione
respinge
quindi
il
subemendamento
2.301
testo
corretto/4.
Il
senatore
CALIENDO
(FI-‐PdL
XVII)
interviene
per
dichiarazione
di
voto
favorevole
sul
subemendamento
2.301
testo
corretto/5.
Il
presidente
PALMA
interviene
sul
subemendamento
in
esame,
rilevando
come
esso,
a
differenza
dell'emendamento
governativo,
mantenga
l'espresso
riferimento
ai
provvedimenti
privativi
della
libertà
personale.
Il
subemendamento
2.301
testo
corretto/5,
posto
ai
voti,
è
quindi
respinto.
Dopo
una
richiesta
di
chiarimento
del
senatore
GIOVANARDI
(NCD),
il
ministro
ORLANDO
osserva
come
i
profili
di
responsabilità
derivanti
dall'emissione
di
provvedimenti
privativi
della
libertà
personale
sono
da
ritenersi
ricompresi
nell'ampia
previsione
generale
dell'emendamento
governativo.
Con
riguardo
all'emendamento
2.301
testo
corretto/6,
a
firma
del
senatore
Susta,
si
apre
un
breve
dibattito.
Il
senatore
PAGLIARI
(PD)
rileva
che
accennare
al
travisamento
dei
fatti
oppure
negare
un
elemento
rilevante
nell'ambito
degli
stessi
presupposti
fattuali
del
processo,
oppure
negarlo
quando
invece
sussiste,
integrano
situazioni
completamente
diverse.
Non
a
caso
si
tratta
di
categorie
giuridiche
alla
base
della
differenza
tra
giurisdizione
amministrativa
generale
di
legittimità
e
quella
estesa
al
merito.
Per
tale
ragione
ritiene
che
ci
si
possa
limitare
alla
formulazione
più
netta
e
chiara
e,
già
solo
per
questo,
meno
suscettibile
di
ambiguità
interpretative.
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