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2. Il P.M. effettua una verifica preliminare accertando che: a) non sussistano ragioni ostative attinenti alle indagini in corso; b) sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater e 168 bis c.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art. 550 del c.p.p.; l’indagato abbia espresso il suo consenso; l’indagato non sia stato già ammesso alla m.a.p.; non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.) c) possa essere prevedibile - tenuto conto del reato contestato e della personalità dell’indagato e delle altre informazioni a disposizione (es.: tipo e durata disponibilità fornita, eventuali dichiarazioni spontanee, condotte riparatorie o risarcitorie in corso, ovvero programmate entro il termine di durata della messa alla prova) - che questi “si asterrà dal commettere ulteriori reati”.
É opportuno che, sin dalla prima fase della procedura, l’indagato elegga domicilio presso il difensore, per rendere più agevoli e rapide le successive notifiche e le convocazioni ritenute necessarie.
Il P.M., all’esito di tale preliminare valutazione ed entro 5 giorni, in alternativa:
Esprime dissenso, enunciandone le ragioni. Esprime il consenso sinteticamente motivato, e formula
l’imputazione trasmettendo gli atti al GIP unitamente al fascicolo.
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