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programma di trattamento elaborato e trasmesso dall’UEPE, in alternativa: - dispone la sospensione con messa alla prova, indicando (previe eventuali integrazioni o modifiche al programma apportate con il consenso dell’indagato) il periodo complessivo della messa alla prova, nonché imponendo le relative prescrizioni e fissando un termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti, nonché un termine (di regola giorni 15) entro il quale presentarsi all’UEPE (Viale Matteotti 50, Imperia) e dichiara sospeso il corso della prescrizione; in detta ipotesi fissa, altresì, udienza ai fini di cui al disposto dell’art. 464 septies c.p.p.;
- respinge la richiesta. Sia il provvedimento di sospensione che quelle di eventuale rigetto andranno comunicati al UEPE.
* Le medesime modalità procedurali si applicano per il caso di opposizione a decreto penale con istanza ex art 464 bis comma
2. In tal caso il Gip trasmette gli atti al P.M. affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di 5 giorni.
* N.B.: l'ordinanza che dispone la sospensione con messa alla prova
deve essere inserita al più presto al casellario. *
L’UEPE, al termine del periodo di messa alla prova, trasmette la relazione finale relativa all’andamento della messa alla prova all’ufficio giudiziario di provenienza via PEC rispettivamente agli indirizzi:
per il dibattimento,
	
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