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All’udienza fissata nel termine compreso tra 3 e 4 mesi dal ricevimento dell’istanza per consentire all’UEPE eventuali integrazioni, il Giudice, sentiti l’indagato (la cui presenza è opportuna) e la persona offesa, ove compaiano, ferma l’eventuale pronuncia ex art. 129 c.p.p.:
a) se strettamente necessario, rinvia il processo ad altra data fissando nuova udienza possibilmente entro 60 giorni, e dispone l'acquisizione tramite P.G., servizi sociali ed altri enti pubblici delle informazioni di cui all'art 464 bis comma 5 c.p.p.;
b) se ritiene non si versi nelle condizioni sub a), dispone, in via definitiva, la sospensione con messa alla prova: - indicando (previe eventuali integrazioni o modifiche al programma apportate con il consenso dell’indagato) il periodo complessivo della messa alla prova, nonché imponendo le relative prescrizioni e fissando un termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti, nonché un termine (di regola giorni 15) entro il quale presentarsi all’UEPE (per la sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni) e dichiara sospeso il corso della prescrizione,
- fissando udienza ai fini di cui al disposto dell’art. 464 septies c.p.p. .
Nella diversa ipotesi in cui il richiedente abbia esclusivamente depositato generica istanza di elaborazione del programma priva di disponibilità dell’Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, il Gip, ricevuto il fascicolo corredato dal consenso del PM, fissa udienza in camera di consiglio, disponendo la citazione anche della persona offesa.
A tale udienza (alla quale è opportuno partecipi anche l’indagato) il giudice effettua un esame preliminare verificando, in alternativa, che:
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