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4. Il Gip, ricevuto il fascicolo corredato dal consenso preventivo del PM, e della istanza di elaborazione del programma al UEPE, fissa udienza in camera di consiglio, disponendo la citazione anche della persona offesa e comunica la data dell’udienza all’UEPE .
N.B.: Nell’ipotesi in cui il richiedente abbia presentato esauriente programma ai sensi del paragrafo 1 b), contestualmente alla fissazione dell’udienza, il Gip, in presenza di consenso del P.M., verificato, con esame preliminare, che:
non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p., sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater c.p.p. e 168 bis c.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art.550 del cpp; l’indagato abbia espresso il suo consenso; l’indagato non sia stato già ammesso alla m.a.p.; non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.) e la
congruità del programma, sia prevedibile - tenuto conto del reato contestato e della
personalità dell’indagato e delle altre informazioni a disposizione (es.: tipo e durata disponibilità fornita, eventuali dichiarazioni spontanee, condotte riparatorie o risarcitorie in corso o programmate entro il termine della messa alla prova) - che questi “si asterrà dal commettere ulteriori reati”,
ammette, con riserva di eventuale revoca e/o modifica del programma a seguito dell’udienza, la messa alla prova e manda la cancelleria ad invitare l’UEPE ad esprimersi, entro la data dell’udienza, sul programma proposto, elaborandone eventuali modifiche e/o proponendo le integrazioni ritenute opportune.
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