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a) non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.; b) sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater c.p.p. e 168 bis c.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art.550 del cpp; l’indagato abbia espresso il suo consenso; l’indagato non sia stato già ammesso alla m.a.p.; non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.)
c) sia prevedibile - tenuto conto del reato contestato e della personalità dell’indagato e delle altre informazioni a disposizione (es.: tipo e durata disponibilità fornita, eventuali dichiarazioni spontanee, condotte riparatorie o risarcitorie in corso o programmate entro il termine della messa alla prova) - che questi “si asterrà dal commettere ulteriori reati”.
Il giudice, all'esito di tale preliminare valutazione, sentito l’indagato e la persona offesa se comparse, emette in alternativa uno dei seguenti provvedimenti: a) pronuncia sentenza ex art. 129 c.p.p.;
b) respinge la richiesta; c) rinvia il processo ad altra data fissando nuova udienza possibilmente entro 120 giorni, e: - dispone l'eventuale acquisizione tramite P.G., servizi sociali ed altri enti pubblici delle informazioni di cui all'art. 464 bis comma 5 c.p.p., - richiede all’UEPE di formulare il programma di trattamento fornendo le indicazioni utili (in particolare indicando i giorni e le ore a settimana in relazione ai quali l’indagato e l’ente hanno dichiarato la propria disponibilità e segnalando quali prescrizioni siano specificamente applicabili al caso di specie). Alla successiva udienza il giudice, sentite le parti presenti, acquisito in particolare il parere definitivo del P.M., ed esaminato il
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