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DEPOSITO DEGLI ATTI DA PARTE DEI DIFENSORI ART. 1 - DEPOSITO DEGLI ATTI
Il deposito degli atti per via telematica è possibile solo tramite il portale del processo telematico IL DEPOSITO DI ATTI (istanze proroga/richieste rinvio udienza etc) INVIATI VIA EMAIL - SIANO ESSE PERSONALI O DI UFFICIO - SONO PRIVE DI VALORE E PER QUESTO MOTIVO NON VERRANNO LAVORATE
Si invita la parte a prestare la massima attenzione a non inviare più volte lo stesso atto. Qualora si rendesse necessario rinviare una busta in quanto la precedente contenga errori si invita l’avvocato a contattare con sollecitudine la cancelleria destinataria o l’ufficio assistenza per il telematico.
La parte che, dopo aver effettuato il deposito telematico riceva la prima, la seconda e la terza PEC, ma non riceva la quarta (accettazione della cancelleria) entro le successive 24 ore (esclusi sabato e festivi) è invitata a contattare la cancelleria al fine di accertarsi che la busta sia correttamente arrivata: ovviamente dopo aver anche controllato sul portale telematico che l’atto non sia stato medio tempore accettato.
Si consiglia di verificare, al momento del deposito, gli estremi della causa (numero di ruolo e parti) indicate nei messaggi RdAC e RAC, al fine di accertare l'esattezza del fascicolo nel quale è stato effettuato il deposito.
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