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ART. 2 - PERFEZIONAMENTO DEPOSITO TELEMATICO DI PARTE
Riferimenti normativi: art. 155 c.c.
Decreto Ministero Giustizia 21.02.2011 nr. 44 (regolamento PCT) art. 13 co. 2.
D.L. 18/10/2019 nr. 179 convertito con modificazioni L. 17/12/2012 nr. 221, art.16 bis co.7
Art. 51 co. 2 D.L. 24.06.2014 nr. 90
Si perfeziona quando viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC). Il deposito può essere validamente effettuato nelle 24 ore. La cancelleria accetta le buste rispettando la data RdAC (data di Attestazione nella finestra di intervento manuale).
Il deposito è visibile solo a seguito dell’accettazione della cancelleria. La data di effettuazione del deposito non coincide con l'invio della busta ma, così come disposto dall'art. 16 bis comma settimo del d.l. 18.10.2012 n. 179 convertito in legge n. 221 del 17.12.2012, con il momento (immediatamente) successivo in cui viene "generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata dal Ministero della giustizia" (RdAC). Un deposito effettuato molto a ridosso dell'orario di scadenza potrebbe, dunque, risultare tardivo, in quanto, ove la ricevuta sia generata dopo le ore 23:59:59 del giorno di scadenza, il deposito si considererà effettuato il giorno feriale immediatamente successivo Si allega qui di seguito a titolo esemplificativo schema delle 4 e- mail che vengono generate a seguito del deposito di un atto telematico:
	
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