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g-ter) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonchè quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.
In vigore dal 22-10-2015
LAVORI PREPARATORI
§ 1. DALLA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL DECRETO LEGISLATIVO 74/2000
TITOLO I
Le norme definitorie.
Scendendo, sulla scorta di tale preliminare ricognizione, ad una più minuta analisi dello schema, il titolo I, composto da un solo articolo, è dedicato alle norme definitorie, volte a fornire opportuni chiarimenti in ordine alla valenza dei termini impiegati nei titoli successivi, nella duplice ottica di prevenire dubbi interpretativi e di rendere più asciutta e meglio leggibile, grazie all’uso di espressioni contratte, la formulazione dei singoli prescritti normativi.
La nozione di «fatture o altri documenti per operazioni inesistenti», offerta dalla lettera a) dell’articolo 1, è in larga misura allineata a quella emergente dalla lettera d) dell’articolo 4 del decreto-legge n. 429 del 1982: si tratta, cioè, delle fatture e dei documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie attestanti operazioni in tutto o in parte prive di riscontro nella realtà, vuoi in senso oggettivo (perché mai poste in essere, ovvero poste in essere solo parzialmente), vuoi in senso soggettivo (in quanto intervenute tra soggetti diversi da quelli indicati).
Con la formula «elementi attivi o passivi», cui è riferimento nella lettera b) dell’articolo 1 e che non trova specifico riscontro nella normativa (pre)vigente, si è inteso prefigurare una espressione di sintesi — valevole, in
particolare, riguardo alle fattispecie criminose concernenti la dichiarazione — atta a comprendere, nella loro traduzione numerica, tutti le voci, comunque costituite o denominate, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Ciò ad evitare i rischi, in termini di incertezze interpretative e di possibili lacune, insiti in una enunciazione di tipo specifico e casistico (corrispettivi, ricavi, componenti reddituali, costi, oneri, ecc.).
Le lettere c) ed e) rendono palese — prevenendo possibili dubbi legati al principio di stretta legalità — che le norme incriminatrici dello schema sono applicabili, oltre che nei casi di coincidenza tra contribuente e soggetto attivo del reato, anche nei confronti di chi opera nella veste di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, ai quali sono riferibili la dichiarazione presentata ed il fine di evasione. La lettera d) chiarisce, ancora, evitando ripetizioni nel testo normativo, che la finalità di evadere le imposte, cui è costante richiamo nelle previsioni punitive, deve intendersi comprensiva anche dello scopo di conseguire indebiti rimborsi o il riconoscimento di inesistenti crediti di imposta; correlativamente, ai sensi della lettera g), le soglie di punibilità ragguagliate all’imposta evasa si intendono estese anche all’ammontare dell’indebito rimborso richiesto o dell’inesistente credito esposto in dichiarazione.
Sulla nozione di «imposta evasa», di cui alla lettera f) - che ha valenza anche precettiva - si porterà l’attenzione in sede di esame della disciplina delle soglie di punibilità (infra, §§ 3.1.2 e 3.1.4).
Rispetto allo schema approvato in via preliminare, va altresì segnalato lo spostamento nel titolo III del decreto - quale sede sistematicamente più corretta, in quanto dedicata alle disposizioni comuni - della previsione relativa alle violazioni dipendenti da interpretazioni delle norme tributarie, già
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