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dettata dal comma 2 dell’articolo 1 di detto schema preliminare (infra, § 4.3).
§ 2. DALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO 158/2015
TITOLO I
Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario.
Il presente Titolo intende dare attuazione ai criteri di delega di cui all'articolo 8 della legge n. 23 del 2014, ai sensi del quale il Governo è stato «delegato a procedere [...] alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti [...]». La circostanza che la legge di delegazione parli di «revisione», e non già di «riforma» o di «riscrittura» del diritto penale tributario, lascia intendere come l'intervento debba comunque muoversi entro le coordinate di fondo del sistema vigente, delineate dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a cominciare da quelle della preminente focalizzazione della risposta repressiva sul momento dell"'auto- accertamento" del debito di imposta, ossia della dichiarazione. Ciò posto, l'analisi complessiva dei principi e criteri direttivi dettati dal citato articolo 8 rivela come l'operazione affidata al legislatore delegato debba essere effettuata secondo due principali linee-guida.
Come emerge dal primo dei criteri direttivi in questione, un'attenzione preminente - che prelude ad un tendenziale rafforzamento della tutela - deve essere rivolta ai «comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa»: e cioè, in sostanza, ai fatti connotati da una fraudolenza in senso oggettivo, che si estrinseca nel ricorso ad "artifici" atti ad ostacolare o a sviare l'azione di accertamento o esecutiva dell'amministrazione finanziaria.
A tali fatti deve essere dato rilievo «tenuto conto di adeguate soglie di punibilità», tramite la configurazione di fattispecie di reato punibili
«con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni», rimanendo altresì esclusa la possibilità di ridurre «le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148».
Al riguardo, occorre peraltro osservare che la legislazione vigente prevede già diverse figure criminose riconducibili al paradigma considerato: tali, in specie, la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000), la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000), l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000), la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2000), l'esibizione o la trasmissione di falsa documentazione, punita, unitamente all'ipotesi alternativa delle risposte non veritiere, dalla norma "extravagante" di cui all' articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2146.
Profili di fraudolenza in senso oggettivo potrebbero essere riscontrati anche nel delitto di indebita compensazione (articolo 10-quater del decreto legislativo n. 74 del 2000), che postula la sottrazione del contribuente al
6 Il primo comma così dispone: “1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74”.
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