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prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine, viene specificato che non si considera imposta evasa quella teorica collegata sia ad una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio che all'utilizzo di perdite pregresse spettanti e utilizzabili7.
- dopo la lettera g) vengono aggiunte due definizioni:
alla lettera h), viene chiarito che per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono le operazioni poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni, non integranti quelle disciplinate dall'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, riferite a soggetti fittiziamente interposti
ed alla lettera i) vengono definiti i "mezzi fraudolenti", intendendosi per tali le condotte artificiose che determinano una falsa rappresentazione della realtà; l'elemento materiale può consistere sia in condotte attive, sia in condotte omissive; in questo ultimo caso, però, l'obbligo di agire deve essere imposto da una specifica norma giuridica.
DOTTRINA
§ 1. DALLA RELAZIONE DELL’UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
1. Art. 1. - Modifica dell’articolo 1 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74.
L’articolo 1 del decreto prevede una serie di nuove “definizioni”, che vanno ad integrare il contenuto dell’art. 1 del d. lgs. n. 74/2000.
In particolare, la nuova disposizione interviene:
7 In concreto, deve ritenersi imposta evasa non solo quella calcolata al netto delle somme che il contribuente abbiano versato a qualunque titolo (acconto, ritenuta, ecc.) in pagamento dell’imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine, ma anche – per ciò che qui più interessa - quella calcolata sul minor imponibile scaturente dall’utilizzo di perdite pregresse spettanti ed utilizzabili (n.d.c.).
- sull’espressione "elementi attivi o passivi" (lettera b), includendovi le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta: alla luce dell’opportuno innesto, è eliminata ogni incertezza sul fatto che la condotta decettiva o infedele possa riguardare tanto le componenti che concorrono alla determinazione del reddito o delle basi imponibili, quanto quelle componenti - come ad esempio i crediti d’imposta e le ritenute – che intervengono dopo la determinazione del reddito complessivo o della base imponibile Iva e che quindi possono determinare una variazione dell’imposta netta;
- sulla definizione di “dichiarazioni” (lett. c), nelle quali sono adesso ricomprese anche quelle del sostituto d’imposta nei casi previsti dalla legge: l’addizione si spiega alla luce della estensione (di cui si dirà oltre) ai sostituti di imposta della incriminazione per omessa dichiarazione;
-sul concetto, assai rilevante ai fini della verifica del superamento delle soglie di punibilità, di “imposta evasa” (lett. f), nel quale non viene fatta rientrare quella teorica collegata sia ad una rettifica in diminuzione di perdite dell’esercizio che all’utilizzo di perdite pregresse spettanti e utilizzabili: il riferimento è all’ipotesi che l’imposta evasa sia solo teorica perché “assorbita” (o “ridotta” sotto soglia) dalla perdita di esercizio verificata in quel periodo o negli anni precedenti, utilizzabile ai fini del calcolo degli elementi detraibili per l’esercizio in contestazione. Come noto, nella giurisprudenza della Corte si è ritenuto che, ai fini dell'individuazione del superamento o meno della soglia di punibilità, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all'accertamento e alla determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche ad entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario non essendo configurabile alcuna pregiudiziale
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