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tributaria8, con la precisazione che, in caso di accertamento con adesione o successivo concordato fiscale tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente, per potersi discostare dal dato quantitativo convenzionalmente accertato e tener invece conto dell'iniziale pretesa tributaria dell'Erario al fine della verifica del superamento o meno della soglia di punibilità, occorre che risultino concreti elementi di fatto che rendano maggiormente attendibile l'iniziale quantificazione dell'imposta dovuta9. E’ ipotizzabile la conferma di tale orientamento, alla luce di una perimetrazione della definizione di “imposta evasa” che certifica, sul piano normativo, la rilevanza delle “perdite”, delle quali è necessario verificare (con il necessario rispetto delle regole tributarie in materia) in primo luogo se sono “spettanti e utilizzabili” e, subito dopo, se il loro ammontare incide sul calcolo dell’evasione in maniera tale da determinare o meno il superamento delle soglie.
1.1. Le operazioni “simulate”.
Un intervento altrettanto rilevante sull’ambito definitorio deriva dall’aggiunta, dopo la lettera g)10 di una lettera g-bis), dove viene affermato
8 Sez. 3, n. 38684 del 4 giugno 2014, Agresti, Rv. 260389; Sez. 3, n. 37335 del 15 luglio 2014, Buonocore, Rv. 260188.
9 Così Sez. 3, n. 5640 del 2 dicembre 2011, Manco, Rv. 251892.
10 Singolare - sul piano della tecnica di redazione normativa - l’utilizzo, in luogo della prosecuzione con le lettere successive, della iterazione “g-bis” e “g-ter”, non giustificata peraltro da alcuna comunanza fra l’oggetto delle nuove definizioni e quello della lettera “g”. Opportunamente, invece, in sede di stesura definitiva, si è scelto (non recependo così un’osservazione di cui al parere reso dalle Commissioni riunite 2° Giustizia e 6° Finanze del Senato) di non ricomprendere in una medesima categorie le definizione di “operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente” e di “mezzi fraudolenti”: sebbene riconducibili ad una più ampia accezione di frode intesa quale comportamento artificioso e con capacità/finalità decettive, si tratta di
che per “operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente” si intendono le operazioni poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, riferite a soggetti fittiziamente interposti.
Con riferimento alle “operazione simulate”, spicca - in prima battuta - l’utilizzo del binomio “oggettivo/soggettivo”11, in luogo della canonica ripartizione della simulazione in “assoluta” e “relativa”, a seconda che gli interessi dedotti nel negozio risultino in tutto inesistenti o solo diversi rispetto a quelli in realtà perseguiti.
Più in generale, l’introduzione della categoria della simulazione pone evidenti problemi di coordinamento, nella misura in cui non è semplice stabilire se vi sia o meno coincidenza fra le operazioni “inesistenti” documentate in fatture e di cui alla lettera a) dell’art.1 del d. lgs. 74/2000 (rimasta invariata), ossia quelle “non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”, e le operazioni “simulate”, ossia quelle “poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti” di cui alla nuova lettera g-ter) dell’articolo medesimo.
E ciò tanto più in quanto la giurisprudenza di legittimità12 è incline a ritenere che tra le
categorie diverse idonee a definire comportamenti eterogenei.
11 Già sottolineata nei primi commenti: cfr. S. Cavallini, Osservazioni “di prima lettura” allo schema di decreto
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legislativo in materia
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penaltributaria, in
12 Sez. 3, n. 13975 del 6 marzo 2008, PM in proc. Carcano e altri, Rv. 239910, in una fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto erroneo l'assunto del giudice di merito che, in relazione ad alcune operazioni di finanziamento dissimulato da acconti su forniture


































































































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