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"operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte" di cui all'art. 1, comma primo, lett. a), d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, qualificate come "inesistenti" ai fini della configurabilità dei reati di cui agli artt. 2 ed 8 del citato decreto, devono intendersi anche quelle "giuridicamente" inesistenti, ovvero quelle aventi una qualificazione giuridica diversa. Secondo tale rigoroso orientamento, infatti, ogni divergenza tra la realtà fattuale e quanto risulta dai documenti fiscali integra la situazione indicata dalla disposizione, nel senso che l’operazione descritta in fattura, diversa quanto a qualificazione giuridica rispetto a quella realmente posta in essere nei fatti, genera comunque la falsità di tale documento fiscale13; anche la situazione di simulazione relativa parrebbe dunque ricadere nella “inesistenza” della operazione, allorquando nella fattura viene descritto un negozio che, in quanto diverso rispetto a quello effettivamente intercorso tra le parti e realmente voluto dalle stesse allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti, tuttavia consente un alleggerimento del peso fiscale. 1.2. Le operazioni “elusive”.
Dalla categoria delle operazioni “simulate” sono invece dichiaratamente escluse le operazioni “elusive”, quelle cioè disciplinate
oggetto di false fatturazioni, ne aveva escluso la natura di operazioni inesistenti.
13 Così, in motivazione, Sez. 3, n. 1996 del 25 ottobre 2007, Figura, Rv. 238547; contra, quella dottrina (ex multis: L. Imperato, Art. 2 d. lgs. n. 74 del 2000, in Falsitta, Fantozzi, Marongiu, Moschetti, Commentario breve alle leggi tributarie, Padova 2011, 526; E. Musco – F. Ardito, Diritto penale tributario, Bologna, 2010, p. 116) secondo cui dall’utilizzo nella disposizione dell’avverbio “realmente” consegue che l’inesistenza rilevante ai fini penali è solo quella materiale, non anche quella giuridica, in quanto nel caso della simulazione relativa sussiste un rapporto economico reale ed effettivo, i cui estremi essenziali sono riprodotti in fattura o negli altri documenti fiscali e nonostante la causale sia fallace, o comunque differente dal vero, il passaggio di denaro tra gli interessati avviene in rerum natura.
dal nuovo art. 10-bis14 (inserito dall’art.1,
14 “Art. 10-bis (Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale), Legge 27 luglio 2000, n. 212.
1. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali e indipendentemente dalle intenzioni del contribuente, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni. 2. Ai fini del comma 1 si considerano:
a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;
b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario. 3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente.
4. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale, salvo che queste ultime non configurino un caso di abuso del diritto. 5. Il contribuente può proporre interpello preventivo per conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità applicative del presente comma. Fino all’emanazione del decreto, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 giugno 1998, n. 259.
6. Senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l’abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto.
7. La richiesta di chiarimenti è notificata dall’amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell’atto impositivo. Tra la data di
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