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pagamento delle somme dovute tramite l'ostensione di crediti non spettanti o inesistenti.
A fronte di ciò, si è ritenuto che l'indicazione del legislatore delegante debba trovare attuazione tramite una calibrata estensione della fattispecie generale della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 del decreto legislativo), la cui attuale configurazione risulta eccessivamente restrittiva tanto sul versante soggettivo (trattandosi di reato proprio dei soli soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili), che su quello oggettivo (stante la particolare complessità dell'architettura del tipo criminoso, a struttura "trifasica").
Per quanto attiene, invece, ai fatti privi di connotati di fraudolenza in senso oggettivo, i criteri di delega chiamano il legislatore delegato ad interventi di segno tendenzialmente "mitigatore", tramite la previsione della «possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto conto anche di adeguate soglie di punibilità».
In attuazione di siffatto criterio, è stata introdotta una soglia di punibilità dei fatti di omesso versamento di ritenute certificate (art. 18-bis del d.lgs. n. 74 del 2000) e di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (articolo 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000), al di sotto della quale il ricorso a misure sanzionatorie di tipo amministrativo peraltro già previste dalla legislazione vigente - appare proporzionato alle caratteristiche dell'illecito. Al Governo è stato, altresì, richiesto, in modo specifico, di procedere alla «revisione del regime della dichiarazione infedele [ ... ] al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti». Si è ritenuto, in particolare, che - anche alla luce dei lavori preparatori della legge delega e proprio in un'ottica di garanzia della certezza del diritto - detta revisione debba essere ispirata al preminente fine di escludere la rilevanza
penale delle operazioni di ordine classificatorio aventi ad oggetto elementi attivi o passivi effettivamente esistenti, in modo da limitare tendenzialmente la sfera applicativa della figura criminosa - priva di connotati di fraudolenza - al solo mendacio su dati oggettivi e reali.
Le definizioni.
Passando all'esame delle singole disposizioni, l'articolo 1 del decreto modifica l'art. 1 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dedicato alle norme definitorie, volte a fornire opportuni chiarimenti in ordine alla valenza dei termini impiegati nei titoli successivi, nella duplice ottica di prevenire dubbi interpretativi e di rendere più asciutta e meglio leggibile, grazie all'uso di espressioni contratte, la formulazione dei singoli prescritti normativi, viene chiarita ed integrata la portata delle stesse, prevedendo:
- nella lettera b) dell'articolo 1, che reca una espressione di sintesi ("elementi attivi o passivi") valevole, in particolare, riguardo alle fattispecie criminose concernenti la dichiarazione - atta a comprendere tutte le voci, comunque costituite o denominate, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta (si pensi, ai crediti d'imposta ed alle ritenute). Ciò ad evitare rischi in termini di incertezze interpretative e di possibili lacune;
- alla lettera f) che fornisce la definizione di "imposta evasa", laddove è previsto che deve considerarsi tale la differenza fra l'imposta effettivamente dovuta e quella che è stata indicata in dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme che il contribuente, od altri in sua vece (nella veste, segnatamente, di sostituito d'imposta), abbiano versato a qualunque titolo (acconto, ritenuta, ecc.) in pagamento dell'imposta
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