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ARTICOLO 20
(Rapporti tra procedimento penale e processo tributario)
1. Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.
LAVORI PREPARATORI
§ 1. DALLA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL DECRETO LEGISLATIVO 74/2000
5.2. Rapporti tra procedimento penale e processo tributario
Il tema dei rapporti tra procedimento penale e processo tributario assume una rilevanza tutta particolare nella cornice del nuovo sistema, a fronte del generale spostamento «a valle» della linea di intervento punitivo e dell’introduzione di soglie di punibilità ragguagliate all’ammontare dell’imposta evasa, con conseguente devoluzione al giudice penale di compiti di verifica spesso integralmente sovrapponibili a quelli del giudice tributario.
Al riguardo, si è peraltro decisamente scartata qualsiasi soluzione che postulasse l’affermazione di un rapporto di pregiudizialità tra procedimenti nell’uno o nell’altro senso (pregiudiziale tributaria al processo penale o pregiudiziale penale al processo tributario): e ciò per un duplice ordine di ragioni. Innanzitutto, per l’inaccettabile dilatazione dei tempi di intervento della decisione che ne seguirebbe, e che in fatto preluderebbe — come ha in particolare insegnato l’esperienza della
«pregiudiziale tributaria», già contemplata dall’ articolo 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e successivamente abbandonata dal decreto-legge n. 429 del 1982 tra il generale plauso — ad un drastico illanguidimento dell’efficacia del sistema sanzionatorio. In secondo luogo, poi, per le diverse regole probatorie valevoli nei due processi, non esportabili sic et simpliciter dall’uno all’altro senza che ne derivino effetti penalizzati per l’imputato o per l’amministrazione finanziaria. In sostanziale continuum con il panorama normativo (pre)vigente, si è pertanto affermato l’opposto principio dell’autonomia reciproca dei due processi (o del «doppio binario»), segnatamente escludendo — sulla falsariga dell’articolo 12, primo comma, prima parte, del decreto-legge n. 429 del 1982 — che il processo tributario possa essere sospeso per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accerta- mento dipende la relativa definizione (articolo 20 dello schema): regola, questa, estesa - al fine di evitare ogni possibile dubbio - anche al preliminare procedimento amministrativo di accertamento delle violazioni tributarie. Quanto alla regola inversa — id est, all’impossibilità di sospensione del processo penale per la pendenza di quello tributario — essa discende dalle regole generali del codice di procedura penale (articoli 3 e 479).
Non si sono dettate, del pari, disposizioni particolari sull’efficacia del giudicato penale nel processo tributario, del tipo di quella già prevista dall’articolo 12, primo comma, seconda parte, del decreto-legge n. 429 del 1982, e peraltro ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità tacitamente abrogata dal nuovo codice di rito. Troveranno quindi applicazione le disposizioni ordinarie, ed in particolare l’articolo 654 di detto codice, che esclude l’efficacia «esterna» del giudicato penale allorché la legge civile ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa. Nella cornice degli accolti principi di specialità (retro, § 5.1) e di autonomia, si sono introdotte, per converso, speciali regole
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