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TITOLO IV ARTICOLO 19
(Principio di specialità)
1. Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.
2. Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato.
LAVORI PREPARATORI
§ 1. DALLA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL DECRETO LEGISLATIVO 74/2000
5. Rapporti con il sistema sanzionatorio amministrativo e tra procedimenti
5.1. Il principio di specialità
Il titolo IV dello schema reca disposizioni intese a regolare i rapporti tra il nuovo sistema penale e quello sanzionatorio amministrativo, nonché fra il procedimento penale, il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario.
Le coordinate nell’ambito delle quale si muove l’intervento sono segnate dai criteri di delega che impongono, per un verso, l’applicazione del principio di specialità nel caso di convergenza di norme sanzionatorie eterogenee (penali ed amministrative) su un medesimo fatto [lettera i) dell’articolo 9]; e, per l’altro, di coordinare i due sistemi «in
modo da assicurare risposte coerenti e concretamente dissuasive» [lettera l)].
Sulla base di tali istruzioni parlamentari, il comma 1 dell’articolo 19 dello schema — ribaltando la regola del cumulo, oggi sancita dall’articolo 10 del decreto-legge n. 429 del 1982, ed allineando il sistema sanzionatorio tributario al principio generale di cui all’articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 — stabilisce che quando uno stesso fatto è punito da una delle norme incriminatrici del decreto delegato e da una disposizione che prevede sanzioni amministrative, si applichi la sola disposizione speciale. Essendo il principio di specialità una regola-cardine dell’ordinamento (v. anche l’articolo 15 del codice penale), non è sembrato potersi e doversi dar seguito all’invito della Commissione giustizia della Camera a specificare le «modalità di applicazione del principio» stesso.
All’affermazione del principio di specialità non deve peraltro seguire - stante il ricordato criterio di delega di cui alla lettera l) - una perdita di deterrenza del sistema nel suo complesso. Preoccupazioni su questo versante si connettono, per vero, all’eventualità che, in determinati frangenti, il potenziale autore d’una violazione tributaria possa considerare maggiormente temibile una sanzione amministrativa pecuniaria di elevato ammontare (quale normalmente sono quelle tributarie, ragguagliate a percentuali o multipli dell’evasione) e che verrà d’altro canto indefettibilmente applicata, piuttosto che una sanzione penale, fortemente afflittiva bensì in astratto, ma la cui esecuzione è suscettiva di venir evitata, in concreto, con l’ottenimento della sospensione condizionale della pena: donde, in definitiva, un possibile pungolo al compimento dei fatti più gravi di evasione (collocati, cioè, al di sopra della soglia di punibilità), in luogo di quelli più lievi. Siffatto timore appare pregnante, in verità, soprattutto in riferimento ai fatti commessi nell’ambito di società o altri enti — quali saranno, in buona parte dei casi, quelli puniti con pene criminali
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