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dal presente decreto, stante il livello delle soglie di punibilità — a fronte della possibilità di sottrarre all’applicazione delle sanzioni amministrative il titolare sostanziale dell’interesse (la società o l’ente, per l’appunto), riversando la responsabilità penale su meri prestanome.
Quale opportuno correttivo, si è dunque previsto, al comma 2 dell’articolo 19, che quando pure il principio di specialità porti ad escludere l’applicabilità delle sanzioni amministrative nei confronti della persona fisica autrice della violazione, permanga tuttavia la responsabilità per tali sanzioni dei soggetti indicati nell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, che non siano, a lor volta, s’intende, persone fisiche penalmente responsabili in veste di concorrenti nel reato. La disposizione richiamata stabilisce, invero, come è noto, che nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante negoziale di una persona fisica nell’adempimento del suo ufficio o del suo mandato, ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall’amministratore di società, associazione od ente, nell’esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente nell’interesse dei quali ha agito l’autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.
Si tratta, per vero, d’una soluzione che appare, in sé, rispondente ad una logica «di sistema». Questa consiste, in effetti, nell’evitare che il medesimo fatto venga punito due volte in capo al medesimo soggetto (una volta come illecito amministrativo e l’altra come illecito penale), mantenendo, tuttavia, la possibilità di una punizione divaricata rispetto a soggetti diversi (ad esempio: amministratore, da un lato, e società amministrata, dall’altro). In tal senso, non sono apparse dunque fondate le perplessità manifestate dalla Commissione giustizia della Camera circa la compatibilità
dell’enunciata regola con il principio di specialità, affermato dalla legge delega.
D’altro canto, sebbene l’obbligazione dei soggetti indicati dal citato articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997 sia qualificata come «solidale» rispetto a quella dell’autore della violazione, lo stesso decreto legislativo già contempla la possibilità che detti soggetti rispondano della sanzione amministrativa nono- stante l’inapplicabilità della medesima all’ autore.
Ciò avviene, in particolare, nel caso di morte di quest’ultimo: ancorché, infatti, l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmetta agli eredi (articolo 8 del decreto legislativo n. 472 del 1997), la responsabilità dei soggetti di che trattasi permane, pure quando la morte sia avvenuta prima dell’irrogazione della sanzione stessa (articolo 11, comma 7, del decreto).
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