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indirizzata al pubblico ministero.
La richiesta deve essere accompagnata dalla indicazione delle specifiche finalità che si intendono perseguire con l’affidamento.
Pare sostenibile che l’Autorità provveda con decreto non impugnabile.
§ 2. DA “LINEE GUIDA SULLA REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE TRIBUTARIO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 MARZO 2014 N. 23” (PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRENTO, IN DPC 14/10/2015)
La custodia giudiziale dei beni sequestrati.- E’ di interesse, infine, la disposizione del nuovo articolo 18 bis, che fonda la possibilità [mera facoltà] di affidare in custodia giudiziale agli organi dell’amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative i beni sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 e ad ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie.
E’ disposizione che, mutatis mutandis, richiama analoghe previsioni, previste in particolare in materia di sostanze stupefacenti [articolo 100 del dpr n. 309 del 1990], contrabbando doganale [articolo 301 bis del dpr 23 gennaio 1973 n. 43], reati informatici [articolo 86 bis disp. att. c.p.p.].
L’assegnazione in custodia non può essere disposta d’ufficio, ma presuppone ovviamente una richiesta, da rivolgere all’“autorità giudiziaria” [che procede]: l’utilizzazione di questa espressione, normalmente impiegata dal legislatore come comprensiva sia del pubblico ministero che del giudice, induce a ritenere che nel corso delle indagini preliminari competente a provvedere sulla richiesta sia il pubblico ministero.
Poiché l’affidamento in custodia dei beni sequestrati presuppone l’utilizzo degli stessi per finalità tipiche [esigenze operative degli organi dell’amministrazione finanziaria] occorre che l’organo richiedente faccia riferimento, nella richiesta, a questa finalità di
impiego e alle esigenze operative che si vogliono soddisfare.
Tra i soggetti legittimati [organi dell’amministrazione finanziaria] possono rientrare anche gli organi di polizia specializzati [Guardia di finanza].
L’ampia formulazione della norma consente di affermare che la richiesta non deve essere necessariamente limitata agli organi dell’amministrazione finanziaria che abbiano seguito la vicenda incriminata, denunciandola alla AG o collaborando comunque nelle indagini penali.
Nel caso in cui la richiesta venga accolta, pur nel colpevole silenzio della norma (cfr., invece, per esempio, l’articolo 100, comma 3, del dpr 9 ottobre 1990 n. 309), è ovvio che tutti gli oneri relativi alla gestione siano posti a carico dell’ufficio o comando usuario, in particolare quelli relativi alla manutenzione.
La norma non disciplina puntualmente i provvedimenti che possono essere adottati dall’autorità giudiziaria sulla richiesta di affidamento in uso. E’ da ritenere che il provvedimento debba assumere la veste del decreto motivato (cfr., del resto, l’articolo 100, comma 1, del dpr n. 309 del 1990).
E’ da ritenere, poi, che la richiesta possa essere rigettata non solo “per esigenze processuali” ostative, ma anche, ovviamente, perché infondata o inammissibile: per esempio, per difetto di idonee esigenze operative rappresentate alla A.G. Al riguardo, pare corretto sostenere che il provvedimento con cui l’autorità giudiziaria abbia disposto l’affidamento in custodia del bene o respinto la relativa richiesta sia ex se inoppugnabile [per utili spunti, Sezione VI, 15 gennaio 2003, Calliku].
Saranno invece impugnabili, secondo le regole ordinarie, i provvedimenti di sequestro, di convalida del sequestro e di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate: la sorte delle eventuali impugnazioni avrà poi, evidentemente, influenza sull’affidamento in custodia del bene, nel senso che l’eventuale annullamento del provvedimento cautelare o
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