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ARTICOLO 18-BIS
(Custodia giudiziale dei beni sequestrati)
1. I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dal presente decreto e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.
2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 61, comma 23, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
In vigore dal 22-10-2015
LAVORI PREPARATORI
§ 1. DALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO 158/2015
Dando attuazione al criterio direttivo di cui all'ultima parte dell'articolo 8, comma 1, della legge delega, l'articolo 13 prevede - tramite l'inserimento di un nuovo articolo 18-bis nel decreto legislativo n. 74 del 2000 - che i beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti da detto decreto e ad ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possano essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia
giudiziale agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.
Vengono fatte espressamente salve le disposizioni dell'articolo 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in materia di affluenza al «Fondo unico giustizia» delle somme di denaro sequestrate e dei proventi derivanti dai beni confiscati.
DOTTRINA
§ 1. DALLA RELAZIONE DELL’UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
13. Art. 13 – Custodia giudiziale dei beni sequestrati nell’ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari.
L’art. 13 del d. lgs. n. 158 del 2015 ha introdotto l’articolo 18 bis, comma 1 del d.lgs. n. 74/2000 dispone: «I beni sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dal presente decreto e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell’amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative».
Si tratta di una disposizione che richiama analoghe previsioni, previste, in particolare, in materia di sostanze stupefacenti [articolo 100 del dpr n. 309 del 1990], contrabbando doganale [articolo 301 bis del dpr 23 gennaio 1973 n. 43], reati informatici [articolo 86 bis disp. att. cod. proc. pen..].
L’assegnazione in custodia non pu essere disposta d’ufficio, ma presuppone una richiesta, da rivolgere all’ “autorità giudiziaria” [che procede] e, quindi, attesa l’espressione utilizzata, si può supporre che nel corso delle indagini preliminari la richiesta debba essere
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