Page 5 - Microsoft Word - ReatiTributari.doc
P. 5

DECRETO LEGISLATIVO 10/3/2000 N. 74
(Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23)
LAVORI PREPARATORI
§ 1. DALLA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL DECRETO LEGISLATIVO 74/2000
Premessa. Le linee generali dell’intervento.
Il presente decreto legislativo dà attuazione alla delega conferita dall’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (in “Finanza & Fisco” Inserto staccabile del n. 33/99, pag. 1), che — in collegamento, da un lato, all’ampio intervento di depenalizzazione dei reati minori previsto dalla legge stessa e, dall’altro, alla vasta opera di riforma che ha recentemente interessato la materia fiscale — demanda al Governo di emanare, entro otto mesi dall’entrata in vigore della legge di delegazione, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Alla base della delega legislativa sta l’esigenza, profondamente avvertita, di superamento della strategia che informa la (pre)vigente regolamentazione, racchiusa nel titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni ed integrazioni: quella strategia, cioè, che ponendo prioritariamente l’accento sull’esigenza di emancipare il giudice penale dall’accertamento dell’imponibile e dell’imposta evasa, affida l’intervento repressivo al modello dei cosiddetti «reati prodromici», ossia a fattispecie criminose volte a colpire, indipendentemente da un’effettiva lesione degli interessi dell’erario, comportamenti ritenuti astrattamente idonei a
«preparare il terreno» ad una successiva evasione.
Come è ben noto, i risultati pratici di siffatto approccio normativo alla materia sono risultati largamente insoddisfacenti. Frantumando il comparto punitivo in un pletorico complesso di figure criminose dall’impronta marcatamente «casistica», che si prestano a qualificare penalmente anche condotte concretamente prive di collegamento oggettivo e soggettivo con l’evasione d’imposta, esso ha determinato una eccessiva proliferazione dei procedimenti per reati tributari, gran parte dei quali relativi a fatti di scarsa rilevanza per gli interessi del fisco, con conseguente sovraccarico degli uffici giudiziari, le cui energie sono state così distolte dal perseguimento di vicende criminose degne di maggiore attenzione. Al tempo stesso, poi, proprio la rimarcata prospettiva di forte anticipazione della tutela penale ha «costretto» il legislatore del 1982 a comminare per larga parte delle ipotesi criminose pene particolarmente lievi, spesso tali da consentire l’oblazione, e dunque inidonee — ancorché irrogate all’esito di processi lunghi e costosi, quali normalmente risultano quelli tributari (che richiedono non di rado consulenze tecniche, perizie o indagini bancarie) — a rappresentare un serio deterrente per l’evasione.
Conformemente alle direttive della legge delega, il nuovo sistema attua, per tal rispetto, una vera e propria inversione di rotta, assumendo, come obiettivo strategico, quello di limitare la repressione penale ai soli fatti direttamente correlati, tanto sul versante oggettivo che su quello soggettivo, alla lesione degli interessi fiscali, con correlata rinuncia alla criminalizzazione delle violazioni meramente «formali» e «preparatorie».
Esso risulta conseguentemente imperniato su un ristretto catalogo di fattispecie criminose, connotate da rilevante offensività e da dolo specifico di evasione: fattispecie che, proprio per tali loro caratteristiche, sono configurate come di natura esclusivamente delittuosa e soggette ad un regime sanzionatorio di
5


































































































   3   4   5   6   7