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sede amministrativa quanto in sede penale. Nel rafforzamento della competitività del Paese a livello internazionale, che la legge delega persegue nel suo complesso ed a cui tende come obiettivo finale di lungo periodo, riveste, infatti, un ruolo centrale la stabilità del quadro giuridico di riferimento, da intendersi riferita non solo alla disciplina sostanziale dei singoli tributi o alla trasparenza e semplificazione del rapporto fiscale, ma anche alla predeterminazione delle condotte illecite, alla certezza della misura sanzionatoria, alla rapidità dei tempi di irrogazione della sanzione ed alla percezione della pena come risposta adeguata, non vessatoria né di carattere espropriativo.
Il legislatore, codificando i criteri di delega contenuti all'articolo 8, in altri termini, ha inteso soddisfare le aspettative, apprezzabili anche nella prospettiva economico-sociale sopra citata, di tutti gli attori coinvolti, ossia tanto dei contribuenti, interessati a conoscere anticipatamente le conseguenze, in termini soprattutto di rischio, dei propri comportamenti, quanto dello Stato, preoccupato di presidiare correttamente gli obblighi fiscali con sanzioni che non siano percepite dal destinatario, potenziale investitore, nazionale o straniero, come sproporzionate e disincentivanti di nuove possibili scelte di investimento.
Tenendo presente questi interessi, l'articolo 8 ha dettato importanti linee guida di revisione del sistema, fìnalizzate, da un lato, ad articolare meglio i rapporti tra sistema sanzionatorio penale e sistema sanzionatorio amministrativo, regolati, come noto, dal principio di specialità, e, dall'altro, a ridurre l'area di intervento della sanzione punitiva per eccellenza - quella penale - ai soli casi connotati da un particolare disvalore giuridico, oltre che etico e sociale, identificati, in particolare, nei comportamenti artificiosi, fraudolenti e simulatori, oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ritenuti insidiosi anche rispetto all' attività di controllo.
La riduzione delle fattispecie penali, operata
anche attraverso un ripensamento ed una rimodulazione delle soglie di punibilità e l'individuazione di nuove ipotesi di non punibilità, nelle intenzioni del legislatore, è destinata a garantire una più efficace risposta della magistratura ai fatti di reato e, nello stesso tempo, a riservare all'impianto sanzionatorio amministrativo la repressione di quelle condotte che si connotano, in linea di principio, per un disvalore diverso e minore, rispetto al quale, tuttavia, la stessa legge delega detta ulteriori criteri di revisione.
In tal senso, infatti, lo stesso articolo 8 menziona la necessità di attribuire rilevanza a "l'efficacia attenuante o esimente dell'adesione alle forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata", a procedere alla "revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare le sanzioni ... all'effettiva gravità dei comportamenti", tenendo presente, a tal fine, gli interventi realizzati nel D. Lgs. 74 ed ancora alla "possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi", previsione che si articola nella individuazione di una serie di circostanze (dalle condotte proattive del contribuente, ai ritardi lievi fino agli errori sulla imputazione temporale dei componenti di reddito, per menzionarne solo alcune) ritenute ex se meritevoli di trattamenti sanzionatori più lievi.
DOTTRINA
§ 1. DALLA RELAZIONE DELL’UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Premessa.
Il decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 20151 attua le previsioni contenute nell’articolo 8 della legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale è stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla
1 In vigore dal 22 ottobre 2015. 7


































































































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