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sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità; l'estensione della possibilità, per l'autorità giudiziaria, di affidare in custodia giudiziale i beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative”.
Come dichiarato nella Relazione governativa di illustrazione del provvedimento5, l’obiettivo è quello di “... una riduzione dell’area di intervento della sanzione punitiva per eccellenza - quella penale - ai soli casi connotati da un particolare disvalore giuridico, oltre che etico e sociale, identificati, in particolare, nei comportamenti artificiosi, fraudolenti e simulatori, oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ritenuti insidiosi anche rispetto all’attività di controllo”; la finalità di riduzione delle fattispecie penali è perseguita anche attraverso un ripensamento ed una rimodulazione delle soglie di punibilità e l’individuazione di nuove ipotesi di non punibilità.
La Relazione governativa sottolinea anche la circostanza che la legge di delegazione parli di «revisione», e non già di «riforma» o di «riscrittura» del diritto penale tributario, a significare che il legislatore intende muoversi entro le coordinate di fondo del sistema vigente, per come originariamente delineate dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a cominciare da quelle della preminente focalizzazione della risposta repressiva sul momento dell’“auto- accertamento” del debito di imposta, ossia della dichiarazione.
Deve peraltro ancora necessariamente ricordarsi che il tema – contenuto nell’art. 8 della delega – della individuazione e possibile rilevanza penale delle condotte elusive non trova disciplina nel decreto legislativo in
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commento, bensì nel precedente d. lgs. n. 128 del 5 agosto 2015: mediante l’introduzione dell’art. 10-bis alla legge 27 luglio 2000, n. 212, tale provvedimento ha statuito che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, mentre resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie; è opportuno premettere, peraltro, che in questa sede il tema dell’abuso e dell’elusione tributaria non sarà oggetto di specifico approfondimento, se non per limitati accenni in ordine ai confini con la nuova categoria delle operazioni “simulate”. In concreto, il decreto legislativo 158/2015 è composto da un Titolo Primo, dedicato alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, ed un Titolo Secondo, volto alla Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo. L’articolato normativo finale recepisce buona parte delle condizioni e delle osservazioni contenute nei pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Con gli inevitabili limiti e le approssimazioni di una prima lettura, nella presente relazione si tenterà una ricognizione delle sole modifiche apportate al sistema sanzionatorio penale, provando ad evidenziare le possibili criticità anche alla luce dell’esperienza giurisprudenziale maturata nel vigente assetto; per ragioni di comodità espositiva, l’analisi si articolerà seguendo pedissequamente l’ordine delle singole disposizioni di cui al Titolo Primo del decreto n.158/2015.
Reperibile alla pagina http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettagli o.asp?d=78894.
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