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ricavabile dal codice di rito83, le altre situazioni saranno date o dalla fisica presentazione degli organi accertatori presso il luogo del contribuente con contestuale consegna dell’atto che legittima l’acceso, l’ispezione, la verifica, ovvero dalla notifica o comunicazione di un qualsiasi atto posto ad inizio all’accertamento fiscale; un requisito da valutare – sembra di poter dire – con riferimento al singolo indagato/imputato, non rilevando l’eventuale conoscenza formale acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o concorrenti nel reato84.
La disposizione regola altresì l’ipotesi che il contribuente stia provvedendo alla estinzione del debito tributario mediante rateizzazione, prevedendo la obbligatoria (“è dato”) concessione di un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, con proroga a discrezionalità motivata del giudice (“qualora lo ritenga necessario”); in entrambi i casi con l’esplicita sospensione del termine di prescrizione.
§ 2. DA “LINEE GUIDA SULLA REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE TRIBUTARIO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 MARZO 2014 N. 23” (PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRENTO, IN DPC 14/10/2015)
Il pagamento del debito tributario. - In premessa, per l’importanza, va focalizzata l’attenzione sulle disposizioni contenute nei
83 Possono considerarsi atti con cui l’indagato acquisisce conoscenza formale di un procedimento penale l’informazione di garanzia, l’avviso di conclusione e la richiesta di proroga delle indagini preliminari, l’invito a comparire per rendere interrogatorio, la fissazione dell’udienza a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, i decreti di sequestro, le ordinanze relative a misure cautelari personali, il decreto penale di condanna e gli atti di vocatio in jus.
84 Differentemente da quanto previsto, per la verità abbastanza inopinatamente, dall’art. 5 quater, comma II, d.l. 167/1990, come novellato dalla l. 186/2014 e dall’art. 1, comma IV, lett. a), della stessa l. 186/2014, in tema di preclusione all’accesso alla procedura della cd. voluntary disclosure, cit..
nuovi articoli 13 e 13 bis [del decreto legislativo n. 74 del 2000: è a tale decreto che ci si riferisce, quando non diversamente specificato].
Il primo articolo prevede, al comma 1, la causa di non punibilità dei reati di omesso versamento delle ritenute dovute o certificate [articolo 10 bis], di omesso versamento di IVA [articolo 10 ter], di indebita compensazione [articolo 10 quater, limitatamente all’ipotesi di cui al comma 1], qualora i debiti tributari, comprensivi di sanzioni e interessi, siano stati integralmente pagati prima dell’apertura del dibattimento.
Al comma 2, prevede la non punibilità dei reati di dichiarazione infedele [articolo 4] e di omessa dichiarazione [articolo 5] qualora i debiti tributari, comprensivi di sanzioni e interessi, siano stati pagati [nel primo caso] ovvero qualora la dichiarazione omessa sia stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo [nel secondo caso]; il pagamento o la presentazione devono peraltro intervenire prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Il comma 3, poi, con disposizione relativa alle modalità del pagamento del debito tributario, valorizza anche la circostanza che tale pagamento sia in corso mediante rateizzazione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: in questa evenienza, per consentire all’imputato di avvalersi della causa estintiva, è dato [obbligatoriamente] un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo [in tal caso, la prescrizione è sospesa]; il giudice comunque ha facoltà [non obbligo] di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi qualora lo ritenga necessario [anche in tal caso, la prescrizione è sospesa].
(...)
Infine, si pone una questione di disciplina transitoria.
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