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ARTICOLO 13-BIS
(Circostanze del reato)
1. Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate
nell'articolo 12
dichiarazione
dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.
2. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonchè il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2.
3. Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.
In vigore dal 22-10-2015
di
se, prima della apertura del
LAVORI PREPARATORI
§ 1. DALLA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL DECRETO LEGISLATIVO 74/2000
4.2. Le circostanze attenuanti
Gli articoli 13 e 14 dello schema si connettono all’istruzione impartita dalla lettera e) dell’articolo 9 della legge di delega, che dà mandato all’esecutivo di prevedere «meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno».
Al riguardo, si è scartata la soluzione «estrema» — che pure avrebbe potuto astrattamente ipotizzarsi a fronte della genericità dell’indicazione del legislatore delegante — di elevare la condotta risarcitoria a causa estintiva del reato: e ciò sul rilievo che in materia di criminalità economica, e tributaria in particolare — laddove vengono in giuoco interessi di natura prettamente patrimoniale — una simile soluzione finirebbe per frustrare la comminatoria di pena, se non anche per sortire un effetto «criminogeno», in quanto consentirebbe ai contribuenti di «monetizzare» il rischio della responsabilità penale, barattando, sulla base di un freddo calcolo, la certezza del vantaggio presente con l’eventualità di un risarcimento futuro privo di stigma criminale.
In tale ottica, lo «strumento premiale», incentivante il risarcimento, è stato quindi individuato nella previsione di circostanze attenuanti speciali che rispondono, in sostanza, alla medesima ratio di quella comune di cui all’articolo 62, n. 6), prima parte, del codice penale. Tenendo conto delle indicazioni della Commissione giustizia della Camera e della Commissione finanze del Senato, che hanno lamentato una eccessiva «fragilità» dell’ipotizzato meccanismo premiale, tali circostanze sono state trasformate da circostanze ad effetto comune — quali erano configurate nello schema preliminare di decreto — in circostanze ad effetto speciale, tali cioè da determinare una riduzione della pena fino alla metà (anziché nella misura ordinaria di un terzo), con l’aggiunta, altresì,
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