Page 101 - Microsoft Word - ReatiTributari.doc
P. 101

5.1). La disposizione non intende introdurre una deroga a tale principio - inammissibile a fronte delle indicazioni della legge delega - né qualificare in senso risarcitorio le sanzioni amministrative tributarie, in contrasto con le indicazioni di sistema emergenti dal decreto legislativo n. 472 del 1997, ma semplicemente utilizzare la sanzione amministrativa quale criterio «legale» di commisurazione del risarcimento del danno da reato, ulteriore rispetto al mero pagamento dell’imposta.
(...)
Da ultimo, al fine di assicurare la pronta applicazione delle disposizioni passate in rassegna - tanto dell’articolo 13 che dell’articolo 14 - evitando l’instaurazione di prassi difformi in tema di interpello dell’amministrazione finanziaria con effetti di allungamento dei tempi processuali, la norma finale di cui all’articolo 22 dello schema demanda ad un decreto del Ministero delle finanze — da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo e privo, per i suoi contenuti, di carattere regolamentare (essendo piuttosto ascrivibile alla categoria degli atti generali) — di stabilire le modalità di documentazione dell’avvenuta estinzione dei debiti tributari rilevanti ai fini dell’applicazione dell’attenuante e di versamento delle somme dovute a titolo di riparazione dell’offesa.
§ 2. DALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO 158/2015
L'articolo 12 inserisce l'art. 13-bis al citato decreto legislativo n. 74 del 2000, prevedendo la diminuzione fino alla metà delle sanzioni, senza applicazione delle pene accessorie, nel caso in cui il debito tributario è stato estinto mediante pagamento integrale prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, anche a seguito speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.
Il comma 2 prevede che per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, comma 2.
Se il reato è commesso dal correo nell'esercizio dell'attività di intermediazione fiscale, attraverso l'elaborazione di modelli seriali di evasione fiscale, le pene stabilite per il Titolo II del decreto legislativo n. 74 del 2000 sono aumentate della metà (comma 3).
DOTTRINA
§ 1. DALLA RELAZIONE DELL’UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
12. Art. 12. – Circostanze del reato.
L’art. 12 del decreto 158/2015 inserisce nel corpo del d. lgs. 74/2000 l’art. 13-bis, norma rubricata con il titolo di “circostanze attenuanti” ma contenente anche una disposizione a valenza processuale.
Il primo comma del nuovo art. 13-bis stabilisce che l’eventuale estinzione del debito tributario intervenuta prima dell’apertura del dibattimento, mediante integrale pagamento degli importi dovuti (anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione previste dalle norme tributarie), fuori dai casi in cui integra la causa di non punibilità, funge come circostanza attenuante ad effetto speciale (riduzione sino alla metà della sanzione edittale)85 ed esclude l’applicazione delle pene accessorie ex art. 12.
Sul punto, è opportuno ricordare la giurisprudenza della Corte86 che ha sempre ininterrottamente ritenuto che l'attenuante speciale del pagamento del debito tributario
85 Tale riduzione era già prevista antecedentemente alla l. 148/2011: cfr. Relazione Ufficio del Massimario, cit.
86 Sez. 3, n. 11352 del 10 febbraio 2015, Murari, Rv. 262784; Sez. 3, n. 26464 del 19 febbraio 2014, Manzoni, Rv. 259299; Sez. 3, n. 176 del 5 luglio 2012, Zorzi, Rv. 254146.
101


































































































   99   100   101   102   103