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non è applicabile in caso di adesione all'accertamento qualora (per esempio, per effetto di rateazione) l’imputato non abbia provveduto all'integrale estinzione dell'obbligazione tributaria, mediante il pagamento dell’intero debito comprensivo di sanzioni ed interessi.
Il secondo comma – confermando l’intervento sul tessuto del d.lgs. 74/2000 già operato con la legge 148/201187 - limita l’applicazione della pena su richiesta, condizionandola al pagamento del debito tributario ovvero al ravvedimento operoso. La disposizione si indirizza ovviamente solo alle fattispecie diverse dai reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, per i quali l’adempimento tributario intervenuto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (il che equivale a dire: prima del patteggiamento) vale già come causa di non punibilità; con l’ulteriore precisazione della salvezza della causa di non punibilità anche per i delitti di dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione, quando il ravvedimento interviene spontaneamente prima della formale conoscenza dell’accertamento o del procedimento.
Come già sottolineato in precedenza da questo Ufficio88, la disposizione potrebbe rivelarsi di non facile realizzazione laddove, in concreto, si dovesse registrare un ampio ricorso, nella fase delle indagini preliminari, al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, con conseguente difficoltà o
87 Attraverso l’art. 2 comma 36 vicies semel della legge n. 158 del 14 settembre 2011, di conversione, con modificazioni, del d. l. 13 agosto 2011, n. 138, si era infatti aggiunto all’art.13 del d. lgs. n. 74/2000, dopo il comma 2 dell’art. 13, un comma 2-bis che già prevedeva che per tutti i delitti considerati dal citato testo normativo il patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. possa essere chiesto «solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2», ovvero, in altri termini, allorquando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, venga effettuato il pagamento ad estinzione dei debiti tributari conseguenti alle condotte illecite.
88 Relazione Ufficio del Massimario, n. III/13/2011 del 20 settembre 2011, cit.
addirittura impossibilità oggettiva di disporre di somme idonee al saldo del debito tributario. Ancora, conservano integrale valore le osservazioni già formulate in ordine alla singolarità di un regime di accesso al rito riferito indistintamente a tutte le fattispecie di reato, incluse quelle di cui agli articoli 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili) che tuttavia, attesa la loro configurazione, non comportano evasione fiscale per il loro autore, e, plausibilmente, anche al reato di cui all’art. 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) configurato come reato a consumazione anticipata.
Deve anche ricordarsi che la Corte costituzionale ha di recente89 ritenuto infondato il dubbio di costituzionalità – in relazione all'art. 3 Cost. (per irragionevole disparità di trattamento tra soggetti imputati del medesimo reato, a seconda delle loro condizioni economiche) e all'art. 24 Cost. (per limitazione del diritto di difesa dell'imputato non abbiente – del previgente art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, che – come ricordato – stabiliva per la prima volta che, per i delitti di cui al medesimo decreto legislativo, l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 13, e cioè solo nel caso di estinzione, mediante pagamento, dei debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti; la sentenza della Consulta – nella quale si sottolinea tra l’altro che <<... con riguardo ai reati tributari vi è, di regola - anche se non immancabilmente - una diretta correlazione tra entità del danno cagionato e risorse economiche del reo (ove questi si identifichi nel contribuente persona fisica), o da lui comunque gestite (ove si tratti dell'amministratore o del liquidatore di società o enti), posto che il profitto conseguente al
89 Corte costituzionale, Sentenza 28 maggio 2015, n. 95.
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