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dell’attitudine ad escludere tout court l’applicabilità dellepeneaccessorie.
Si è ritenuto peraltro di dover prevedere, quale opportuno correttivo, che della diminuzione di pena conseguente alle circostanze in parola non si tenga conto ai fini della sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria ai sensi dell’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689: in altre parole, alla sostituzione non potrà procedersi se la pena della reclusione concretamente irrogata scende al di sotto del limite dei tre mesi (entro il quale la sostituzione è ammessa) solo per effetto del- l’applicazione delle ripetute circostanze. È apparso infatti necessario evitare che, almeno per quanto attiene alle fattispecie criminose più significative, concernenti la dichiarazione (il problema si pone, in concreto, soprattutto per la dichiarazione infedele e per l’omessa dichiarazione), l’adempimento - comunque tardivo - del debito tributario possa consentire all’imputato, cumulando la riduzione di pena ad esso connessa con quella conseguente ad altre attenuanti (segnatamente, le attenuanti generiche) e al ricorso a riti alternativi (giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta delle parti), di conseguire per altra via l’accennata «monetizzazione» della responsabilità penale, con sensibile perdita di efficacia deterrente del sistema. La soluzione è in linea con il criterio della legge delega, che rimette alla discrezionalità del legislatore delegato l’individuazione ed il concreto dimensionamento dei «meccanismi premiali», ed è altresì conforme alla direttiva di cui alla lettera l) dell’articolo 9 della stessa legge di delegazione, che impone di prefigurare, nella complessiva combinazione del sistema sanzionatorio penale e amministrativo, «risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive».
L’articolo 13 - costituente la norma applicabile nei casi ordinari - connette segnatamente l’indicata attenuante all’avvenuta estinzione, mediante pagamento, dei debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti contestati,
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (limite temporale, questo, che, oltre a risultare in linea con le previsioni citato articolo 62 n. 6 del codice penale, mira ad evitare lunghe sospensioni o rinvii del dibattimento in prossimità della decisione, o comunque ad istruttoria avanzata, finalizzate ad iniziative risarcitorie). Il pagamento non deve essere, peraltro, necessariamente integrale in rapporto alle pretese avanzate dal fisco, potendo l’interessato giovarsi degli «istituti premiali» previsti dalla legislazione tributaria al fine di favorire l’adempimento spontaneo, anche se tardivo, del contribuente (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, rinuncia all’impugnazione, ravvedimento operoso). La formula al riguardo adoperata — estinzione «anche a seguito delle procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie» — è volutamente «aperta», al fine di consentire l’adattamento automatico del disposto normativo ad eventuali nuovi istituti di futura introduzione: un richiamo «nominativo» degli istituti esistenti - pure suggerito dalla Commissione giustizia della Camera - conferirebbe, per vero, una non auspicabile «rigidità» alla previsione normativa.
Mette conto segnalare, per altro verso, come la disposizione non riferisca specificamente il pagamento estintivo all’imputato, per modo che il medesimo giova, ai fini della fruizione dell’attenuante, anche se eseguito da un terzo: ipotesi suscettiva di verificarsi segnatamente in rapporto a fatti commessi da amministratori o rappresentanti di società od enti, allorché il versamento venga effettuato dalla società o dall’ente rappresentato, in quanto soggetto passivo della pretesa tributaria.
Il comma 2 dell’articolo 13 stabilisce, tuttavia, al tempo stesso, che il pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie, sebbene non applicabili all’imputato in virtù del principio di specialità sancito dall’articolo 19 dello schema (infra, §
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