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Art.
3
Disposizioni
di
coordinamento
processuale
1.
Al
codice
di
procedura
penale
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
*
Nel
decreto
legislativo
citato
in
epigrafe,
pubblicato
nella
suindicata
Gazzetta
Ufficiale,
a
pagina
2,
seconda
colonna,
all'Art.
3,
comma
1,
lettera
b)
penultimo
rigo,
dove
è
scritto:
«...
del
condannato
e
del
responsabile
civile
...»
leggasi:
«...
del
prosciolto
e
del
a)
dopo
il
comma
1
dell'articolo
469
è
responsabile
civile
...».
aggiunto
il
seguente:
«1-‐bis.
La
sentenza
di
non
doversi
procedere
è
pronunciata
anche
quando
l'imputato
non
è
punibile
ai
sensi
dell'articolo
131-‐bis
del
codice
Comunicato
relativo
al
decreto
legislativo
16
marzo
2015,
n.
28,
recante:
«Disposizioni
in
materia
di
non
punibilità
per
particolare
tenuità
del
fatto,
a
norma
dell'articolo
1,
comma
1,
lettera
m),
della
legge
28
aprile
2014,
n.
67.».
(Decreto
pubblicato
nella
penale,
previa
audizione
in
camera
di
Gazzetta
Ufficiale
-‐
Serie
generale
-‐
n.
64
del
consiglio
anche
della
persona
offesa,
se
compare.»;
b)
dopo
l'articolo
651
è
aggiunto
il
seguente:
«651-‐bis.
-‐
Efficacia
della
sentenza
di
proscioglimento
per
particolare
tenuità
18
marzo
2015).
(GU
Serie
Generale
n.
68
del
23-‐3-‐2015)
Relazione
8.
L’articolo
3
del
decreto
delegato
contiene
disposizioni
di
coordinamento
processuale.
del
fatto
nel
giudizio
civile
o
amministrativo
di
danno.
1.
La
sentenza
penale
irrevocabile
di
proscioglimento
pronunciata
per
particolare
tenuità
del
fatto
in
seguito
a
dibattimento
ha
efficacia
di
giudicato
Con
la
lett.
a)
si
modifica
l’art.
469
c.p.p.,
prevedendo
che
il
giudice,
prima
di
emettere
sentenza
predibattimentale
di
“proscioglimento”
per
tenuità
del
fatto,
deve
“sentire”
anche
la
persona
offesa,
sempre
che
compaia,
così
consentendo
alla
quanto
all'accertamento
della
stessa
di
interloquire
sul
tema
della
tenuità,
sussistenza
del
fatto,
della
sua
illiceità
penale
e
all'affermazione
che
l'imputato
lo
ha
commesso,
nel
giudizio
civile
o
amministrativo
per
le
restituzioni
e
il
risarcimento
del
danno
promosso
nei
confronti
del
prosciolto
*
e
del
responsabile
civile
che
sia
stato
citato
ovvero
sia
intervenuto
nel
processo
penale.
2.
La
stessa
efficacia
ha
la
sentenza
irrevocabile
di
proscioglimento
pronunciata
per
particolare
tenuità
del
fatto
a
norma
dell'articolo
442,
salvo
che
vi
si
opponga
la
parte
civile
che
non
abbia
accettato
il
rito
abbreviato.».
al
pari
del
p.m.
e
dell’imputato.
Non
è
stata,
invece,
prevista
alcuna
forma
di
interlocuzione
in
sede
di
udienza
preliminare
ovvero
in
sede
dibattimentale,
trattandosi
di
fasi
in
cui
il
contraddittorio
è
già
pienamente
garantito.
Nella
lett.
b)
si
inserisce
nel
codice
di
procedura
penale
l’articolo
651-‐bis
c.p.p.
in
modo
tale
da
consentire
che
il
giudicato
penale,
relativamente
alla
particolare
tenuità
del
fatto
–
che
presuppone
comunque
un
accertamento
sulla
esistenza
del
reato
e
sulla
ascrivibilità
dello
stesso
all’imputato
–
spieghi
efficacia
nel
giudizio
civile
per
il
risarcimento
del
danno.
In
effetti,
l’esclusione
della
punibilità
per
la
particolare
tenuità
del
fatto
–
accertata
con
sentenza
passata
in
giudicato
in
esito
ad
un
rituale
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