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Art.
4
d)
all'articolo
25,
comma
1,
dopo
la
Modifiche
al
decreto
del
Presidente
lettera
f)
è
inserita
la
seguente:
«f-‐bis)
della
Repubblica
14
novembre
2002,
ai
provvedimenti
giudiziari
che
hanno
n.
313,
recante
testo
unico
delle
dichiarato
la
non
punibilità
ai
sensi
disposizioni
legislative
e
dell'articolo
131-‐bis
del
codice
penale,
regolamentari
in
materia
di
casellario
quando
la
relativa
iscrizione
non
è
giudiziale,
di
anagrafe
delle
sanzioni
stata
eliminata;».
amministrative
dipendenti
da
reato
e
dei
relativi
carichi
pendenti
1.
Al
testo
unico
delle
disposizioni
legislative
e
regolamentari
in
materia
di
casellario
giudiziale,
di
anagrafe
Relazione
9.
L’articolo
4
del
decreto
delegato
introduce
le
modifiche
necessarie
ai
fini
dell’iscrizione
nel
casellario
giudiziale
dei
provvedimenti
in
materia
di
particolare
tenuità
del
fatto.
delle
sanzioni
amministrative
Come
già
notato,
infatti,
il
requisito
della
dipendenti
da
reato
e
dei
relativi
carichi
pendenti
di
cui
al
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
14
novembre
2002,
n.
313,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni;
a)
all'articolo
3,
comma
1,
lettera
f),
dopo
le
parole:
«misura
di
sicurezza»
sono
aggiunte
le
seguenti:
«,
nonchè
quelli
che
hanno
dichiarato
la
non
punibilità
ai
sensi
dell'articolo
131-‐bis
del
codice
penale.»;
b)
all'articolo
5,
comma
2,
dopo
la
lettera
d)
è
inserita
la
seguente:
«d-‐ bis)
ai
provvedimenti
giudiziari
che
hanno
dichiarato
la
non
punibilità
ai
sensi
dell'articolo
131-‐bis
del
codice
penale,
trascorsi
dieci
anni
dalla
pronuncia;»;
c)
all'articolo
24,
comma
1,
dopo
la
lettera
f)
è
inserita
la
seguente:
«f-‐bis)
ai
provvedimenti
giudiziari
che
hanno
dichiarato
la
non
punibilità
ai
sensi
dell'articolo
131-‐bis
del
codice
penale,
quando
la
relativa
iscrizione
non
è
stata
eliminata;»;
“non
abitualità”
del
comportamento,
previsto
dal
primo
comma
del
nuovo
articolo
131
bis
del
codice
penale,
impone
un
sistema
di
registrazione
delle
decisioni
che
accertano
la
particolarità
tenuità
del
fatto
che
comprenda
ovviamente
anche
i
provvedimenti
di
archiviazione
adottati
per
tale
causa.
Rispetto
alla
formulazione
iniziale
del
testo,
sono
state
inserite
specifiche
disposizioni
di
corredo,
al
fine
di
includere
le
relative
iscrizioni
decisioni
tra
quelle
oggetto
di
eliminazione
(articolo
5),
tra
quelle
non
incluse
nel
certificato
generale
e
nel
certificato
penale
del
casellario
giudiziale
(articoli
24
e
25)
richiesto
dall’interessato.
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