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Relazione
10.
L’articolo
5
del
decreto
contiene
la
clausola
di
invarianza
finanziaria,
inclusa
la
disposizione
che
individua
il
regime
di
copertura
delle
minori
entrate
derivanti
dalla
applicazioni
delle
disposizioni
di
cui
all’articolo
1
mediante
copertura
con
quota
parte
delle
minori
spese.
11.
Conclusivamente,
si
osserva
che
delle
condizioni
espresse
dalla
Commissione
giustizia
della
Camera
dei
Deputati
sono
state
accolte
quelle
che
risultano
contrassegnate
con
i
numeri
da
1
a
5
(con
modifiche
meramente
formali
al
testo
proposto
al
numero
2
e
la
soppressione
del
riferimento
alla
bilanciabilità
della
attenuante
di
cui
all’articolo
62,
comma
primo,
n.
4).
La
condizione
n.
6,
finalizzata
a
prevedere
che
il
giudice,
se
l’opposizione
non
è
inammissibile,
debba
non
solo
fissare
udienza
ai
sensi
dell’articolo
409,
comma
2
ma
anche,
e
comunque,
darne
avviso
al
Procuratore
generale:
condizione
non
accolta
in
ragione
della
necessità
di
evitare
ulteriori
gravosi
adempimenti
procedurali.
Quanto
alla
condizione
n.
7,
che
richiedeva
di
modificare
la
forma
dell’articolo
2,
comma
1,
lettera
b),
sostituendo
le
parole
“se
accoglie
la
richiesta
provvede
con
ordinanza”
con
le
parole:
“se
accoglie
l’opposizione
provvede
con
ordinanza”,
non
è
stata
accolta
in
ragione
della
necessità
di
individuare
la
richiesta
del
pubblico
ministero
come
prima
domanda
sulla
quale
provvedere.
L’ulteriore
condizione,
sempre
inclusa
nel
numero
7,
di
sostituire
le
parole:
“Quando
non
accoglie
la
richiesta”
con
le
seguenti
“Nei
casi
in
cui
non
accoglie
la
richiesta”
è
stata
accolta
per
esigenze
di
più
ampio
coordinamento
letterale.
Non
sono
state
invece
accolte
le
osservazioni
formulate
dalla
Commissione
Giustizia
della
Camera
dei
Deputati
sia
con
riferimento
alla
previsione
di
uno
specifico
reclamo
di
merito
avverso
l’archiviazione,
dovendosi
ritenere
le
ragioni
di
indagato
e
persona
offesa
debbano
trovare
adeguata
tutela
nella
preposta
sede
dell’opposizione
e
della
conseguente
udienza
camerale,
sia
con
riferimento
all’eventuale
coordinamento
con
l’analogo
istituto
di
cui
all’articolo
34
del
decreto
legislativo
28
ottobre
2000,
n.
274,
attività
normativa
da
ritenersi
estranea
alla
norma
di
delega
che
concerne
esclusivamente
l’attività
di
“adeguamento”
della
normativa
processuale
penale,
senza
alcun
riferimento
all’eventuale
coordinamento
con
istituti
analoghi.
Quanto
al
parere
espresso
dalla
Commissione
Giustizia
del
Senato
della
Repubblica,
è
stata
accolta
la
condizione
relativa
alla
previsione
dell’obbligo
del
pubblico
ministero
di
notificare
sempre
alla
persona
offesa
la
richiesta
di
archiviazione
formulata
per
particolare
tenuità
del
fatto
(condizione
di
cui
alla
lettera
g)
del
parere).
Le
ulteriori
condizioni
e
prescrizioni
non
sono
state
accolte,
rispettivamente
per
le
seguenti
ragioni:
Art.
5
Disposizioni
finanziarie
1.
Alle
minori
entrate
derivanti
dalle
disposizioni
di
cui
all'articolo
1,
valutate
in
474.400
euro
a
decorrere
dall'anno
2015,
si
provvede
con
quota
parte
delle
minori
spese
derivanti
dal
medesimo
articolo
1,
pari
a
513.342
euro
a
decorrere
dall'anno
2015.
Il
presente
decreto,
munito
del
sigillo
dello
Stato,
sarà
inserito
nella
Raccolta
ufficiale
degli
atti
normativi
della
Repubblica
italiana.
E'
fatto
obbligo
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e
di
farlo
osservare.
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