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a)
la
condizioni
di
cui
alla
lettera
d)
che
propone
di
sostituire
nella
rubrica
e
nel
corpo
dell’articolo
131-‐bis
la
parola
“fatto”
con
la
parola
“offesa”
non
è
stata
accolta
in
quanto
non
in
linea
con
il
contenuto
della
delega
conferita
al
Governo
che
espressamente
prevede
due
presupposti
per
l’operatività
della
causa
di
non
punibilità,
ovvero
la
tenuità
dell’offesa
da
un
lato
e
non
abitualità
del
comportamento.
La
modifica
richiesta
accentuerebbe
il
rilievo
della
sola
tenuità
dell’offesa
.
b)
la
condizione
di
cui
alla
lettera
e)
che
propone
espungere
il
riferimento
alle
modalità
della
condotta
e
all'esiguità
del
danno
o
del
pericolo
dal
nuovo
articolo
131-‐bis
del
codice
penale
-‐
come
introdotto
dall'articolo
1
del
decreto
in
esame,
non
è
stata
accolta
in
ragione
della
necessità
di
stabilire
il
perimetro
esterno
di
operatività
della
causa
di
non
punibilità
c)
la
condizione
di
cui
alla
lettera
f)
del
parere
che
propone
la
soppressione
del
comma
che
prevede
di
sopprimere
la
previsione
relativa
alle
modalità
di
computo
della
pena
ai
fini
della
individuazione
dell’ambito
di
operatività
dell’istituto
non
è
stata
accolta
in
ragione
di
probabile
incoerenza
sistematica,
posto
che
nella
norma
di
delega
non
sono
indicati
i
parametri
di
computo
della
pena
ai
fini
dell’operatività
dell’istituto
con
l’effetto
che
debbono
ritenersi
operanti,
a
pieno
titolo,
le
regole
generali
previste
in
materia
di
computo
della
pena
dall’articolo
4
del
codice
di
procedura
penale,
applicabile
anche
in
materia
di
intercettazioni
in
ragione
del
rinvio
interno
operato
dall’articolo
266
comma
1
lettera
a),
dal
successivo
articolo
278
del
medesimo
codice
di
rito,
ed
ancora
dall’articolo
379
in
materia
di
arresto
in
flagranza
e
fermo
di
indiziato
di
delitto.
Inoltre,
si
è
ritenuto
di
accogliere
sul
punto
l’integrazione
richiesta
dalla
Commissione
giustizia
della
Camera
dei
Deputati
in
tema
di
giudizio
di
bilanciamento.
Quanto,
infine,
alle
osservazioni
formulate
dalla
Commissione
Giustizia
del
Senato,
si
è
ritenuto
di
non
dare
seguito
alle
stesse.
In
particolare,
con
riferimento
alla
previsione
della
rinunciabilità
da
parte
dell’indagato
all’esclusione
della
punibilità
per
particolare
tenuità
del
fatto,
si
ritiene
che
la
non
punibilità
di
cui
all’articolo
131-‐bis
del
codice
penale
non
leda
il
diritto
al
processo
dell’imputato,
costituzionalmente
tutelato,
sia
in
quanto
non
opera
in
via
automatica
sia
in
ragione
della
circostanza
che
lo
stesso
nella
fase
processuale
non
prescinde
dall’
accertamento
del
fatto.
Quanto
all’eventuale
coordinamento
con
la
disciplina
della
particolare
tenuità
del
fatto
prevista
dall’articolo
34
del
decreto
legislativo
28
ottobre
2000,
n.
274,
l’osservazione
non
è
stata
accolta
per
le
medesime
argomentazioni
già
indicate
con
riferimento
ad
analoga
sollecitazione
della
Commissione
Giustizia
della
Camera
dei
Deputati.
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