Page 22 - Microsoft Word - DLTenuita.doc
P. 22
province,
i
comuni
o
presso
enti
o
organizzazioni
di
assistenza
sociale
e
di
volontariato;
prevedere
che
la
prestazione
debba
essere
svolta
con
modalità
e
tempi
che
non
pregiudichino
le
esigenze
di
lavoro,
di
studio,
di
famiglia
e
di
salute
del
condannato;
prevedere
che
la
durata
giornaliera
della
prestazione
non
possa
comunque
superare
le
otto
ore;
m)
escludere
la
punibilità
di
condotte
sanzionate
con
la
sola
pena
pecuniaria
o
con
pene
detentive
non
superiori
nel
massimo
a
cinque
anni,
quando
risulti
la
particolare
tenuità
dell'offesa
e
la
non
abitualità
del
comportamento,
senza
pregiudizio
per
l'esercizio
dell'azione
civile
per
il
risarcimento
del
danno
e
adeguando
la
relativa
normativa
processuale
penale;
n)
provvedere
al
coordinamento
delle
nuove
norme
in
materia
di
pene
detentive
non
carcerarie
sia
con
quelle
di
cui
alla
legge
24
novembre
1981,
n.
689,
sia
con
quelle
di
cui
alla
legge
26
novembre
2010,
n.
199,
sia
con
la
disciplina
dettata
dal
testo
unico
di
cui
al
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
14
novembre
2002,
n.
313,
sia
con
quelle
di
cui
alla
legge
26
luglio
1975,
n.
354,
tenendo
conto
della
necessità
di
razionalizzare
e
di
graduare
il
sistema
delle
pene,
delle
sanzioni
sostitutive
e
delle
misure
alternative
applicabili
in
concreto
dal
giudice
di
primo
grado.
2.
I
decreti
legislativi
previsti
dal
comma
1
sono
adottati
entro
il
termine
di
otto
mesi
dalla
data
di
entrata
in
vigore
della
presente
legge
su
proposta
del
Ministro
della
giustizia,
di
concerto
con
il
Ministro
dell'economia
e
delle
finanze.
Gli
schemi
dei
decreti
legislativi,
a
seguito
di
deliberazione
preliminare
del
Consiglio
dei
ministri,
sono
trasmessi
alle
Camere,
corredati
di
relazione
tecnica,
per
l'espressione
dei
pareri
da
parte
delle
Commissioni
parlamentari
competenti
per
materia
e
per
i
profili
finanziari,
che
sono
resi
entro
il
termine
di
trenta
giorni
dalla
data
di
trasmissione,
decorso
il
quale
i
decreti
possono
essere
emanati
anche
in
mancanza
dei
predetti
pareri.
Qualora
tale
termine
venga
a
scadere
nei
trenta
giorni
antecedenti
allo
spirare
del
termine
previsto
dal
primo
periodo
o
successivamente,
la
scadenza
di
quest'ultimo
e'
prorogata
di
sessanta
giorni.
Nella
redazione
dei
decreti
legislativi
di
cui
al
presente
comma
il
Governo
tiene
conto
delle
eventuali
modificazioni
della
normativa
vigente
comunque
intervenute
fino
al
momento
dell'esercizio
della
delega.
I
predetti
decreti
legislativi
contengono,
altresì,
le
disposizioni
necessarie
al
coordinamento
con
le
altre
norme
legislative
vigenti
nella
stessa
materia.
3.
Entro
diciotto
mesi
dalla
data
di
entrata
in
vigore
dell'ultimo
dei
decreti
legislativi
di
cui
al
presente
articolo
possono
essere
emanati
uno
o
più
decreti
legislativi
correttivi
e
integrativi,
con
il
rispetto
del
procedimento
di
cui
al
comma
2
nonchè
dei
principi
e
criteri
direttivi
di
cui
al
comma
1.
4.
Dall'attuazione
della
delega
di
cui
al
presente
articolo
non
devono
derivare
nuovi
o
maggiori
oneri
a
carico
della
finanza
pubblica.
5.
Le
amministrazioni
pubbliche
interessate
provvedono
ai
compiti
derivanti
dall'attuazione
della
delega
con
le
risorse
umane,
strumentali
e
finanziarie
disponibili
a
legislazione
vigente.
(Omissis)
22