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§
3.
Le
prime
indicazioni
della
Al
fine
di
applicare
l’istituto
della
giurisprudenza
esclusione
della
punibilità
per
particolare
tenuità
del
fatto,
previsto
I.
Corte
Suprema
di
Cassazione,
Terza
dall’art.
131-‐
bis
cod.
pen.,
la
Corte
di
Sezione,
sentenza
n.
15449
ud.
cassazione
deve
valutare
la
08/04/2015
-‐
deposito
del
sussistenza,
in
astratto,
delle
15/04/2015
condizioni
di
applicabilità
del
nuovo
(Presidente
Dott.
S.
F.
Mannino,
istituto,
fondandosi
sui
dati
emersi
nel
Relatore
Dott.
L.
Ramacci)
corso
del
giudizio
di
merito,
in
particolare
tenendo
conto
di
quanto
Il
nuovo
istituto
della
esclusione
emerge
dalla
motivazione
della
della
punibilità
per
particolare
tenuità
sentenza
impugnata,
e,
in
caso
di
del
fatto,
previsto
dall’art.
131-‐
bis
cod.
valutazione
positiva,
annullare
con
pen.,
introdotto
dal
d.lgs.
n.
28
del
rinvio
al
giudice
di
merito.
2015,
ha
natura
sostanziale
ed
è,
Nella
specie,
la
Corte
ha
escluso
quindi,
applicabile
nei
procedimenti
in
l’esistenza
dei
presupposti
per
il
corso
alla
data
della
sua
entrata
in
riconoscimento
della
causa
di
non
vigore,
a
norma
dell’art.
2,
quarto
punibilità,
rilevando
dalla
sentenza
comma,
cod.
pen.1
impugnata,
relativa
al
reato
tributario
di
sottrazione
fraudolenta
al
Nei
giudizi
già
pendenti
in
sede
di
pagamento
di
imposte
di
ammontare
legittimità
alla
data
della
entrata
in
superiore
a
50.000
euro
(art.
11
d.lgs.
vigore
dell’art.
131-‐bis
cod.
pen.,
la
10
marzo
2000
n.
74),
elementi
questione
della
sua
applicabilità
è
indicativi
della
gravità
dei
fatti
rilevabile
di
ufficio
a
norma
dell’art.
addebitati
all’imputato,
incompatibili
609,
comma
2,
cod.
proc.
pen.2
con
un
giudizio
di
particolare
tenuità
degli
stessi
3
4.
1
Il
comma
4
dell'art.
2
c.p.
contempla
il
giudicato
quale
limite
all'applicabilità
dello
ius
superveniens
più
favorevole,
a
differenza
del
comma
2
dello
stesso
art.
2
c.p.,
che
disciplina
l'abolitio
criminis
e
che,
se
ritenuta
applicabile
nella
specie,
consentirebbe
la
presentazione
di
un'istanza
di
revoca
ex
art.
673
c.p.p.
di
una
sentenza
irrevocabile
di
condanna
per
un
fatto
di
particolare
tenuità.
2
Se
l'art.
609,
co.
2
c.p.p.,
estende
la
cognizione
della
Corte
alle
questioni
che,
come
nella
specie,
non
sarebbe
stato
possibile
dedurre
in
grado
di
appello,
la
questione
della
particolare
tenuità
del
fatto
può
essere
dedotta
anche
nel
giudizio
di
legittimità.
In
tale
caso
la
cognizione
della
Corte
si
basa
su
quanto
emerso
nel
giudizio
di
merito
e
risultante
dalla
motivazione
della
sentenza
impugnata.
3
Pertanto
il
nuovo
istituto
della
non
punibilità
per
particolare
tenuità
del
fatto
è
applicabile
anche
ai
reati
che
prevedono
soglie
di
punibilità,
il
che
è
parso
coerente
con
la
giurisprudenza
costituzionale
(Corte
cost.,
11
luglio
1991,
n.
333)
che
in
materia
di
detenzione
di
stupefacenti
in
quantità
superiore
a
quella
per
uso
personale
ha
affermato
che
la
valutazione
del
giudice
circa
la
necessaria
offensività
in
concreto
della
condotta
ben
può
portare
ad
escluderne
la
rilevanza
penale
in
caso
di
"eccedenza
accertata
di
modesta
entità"
rispetto
alla
soglia.
4
Discostandosi
dalla
giurisprudenza
prevalente
(che
ravvisa,
quale
corollario
del
principio
di
legalità,
il
c.d.
divieto
di
terza
legge),
la
Corte
ha
anche
ritenuto
applicabile
l’istituto
in
esame
a
fattispecie
incriminatrice
che
nella
versione
vigente
al
tempo
della
commissione
del
fatto
aveva
limiti
di
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