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Art.
1
Delega
al
Governo
in
materia
di
pene
detentive
non
carcerarie
1.
Il
Governo
è
delegato
ad
adottare
uno
o
più
decreti
legislativi
per
la
riforma
del
sistema
delle
pene,
con
le
modalità
e
nei
termini
previsti
dai
commi
2
e
3
e
nel
rispetto
dei
seguenti
principi
e
criteri
direttivi:
a)
prevedere
che
le
pene
principali
siano
l'ergastolo,
la
reclusione,
la
reclusione
domiciliare
e
l'arresto
domiciliare,
la
multa
e
l'ammenda;
prevedere
che
la
reclusione
e
l'arresto
domiciliari
si
espiano
presso
l'abitazione
del
condannato
o
altro
luogo
pubblico
o
privato
di
cura,
assistenza
e
accoglienza,
di
seguito
denominato
«domicilio»,
con
durata
continuativa
o
per
singoli
giorni
della
settimana
o
per
fasce
orarie;
b)
per
i
reati
per
i
quali
è
prevista
la
pena
dell'arresto
o
della
reclusione
non
superiore
nel
massimo
a
tre
anni,
secondo
quanto
disposto
dall'articolo
278
del
codice
di
procedura
penale,
prevedere
che
la
pena
sia
quella
della
reclusione
domiciliare
o
dell'arresto
domiciliare;
c)
per
i
delitti
per
i
quali
è
prevista
la
pena
della
reclusione
tra
i
tre
e
i
cinque
anni,
secondo
quanto
disposto
dall'articolo
278
del
codice
di
procedura
penale,
prevedere
che
il
giudice,
tenuto
conto
dei
criteri
indicati
dall'articolo
133
del
codice
penale,
possa
applicare
la
reclusione
domiciliare;
d)
prevedere
che,
nei
casi
indicati
nelle
lettere
b)
e
c),
il
giudice
possa
prescrivere
l'utilizzo
delle
particolari
modalità
di
controllo
di
cui
all'articolo
275-‐bis
del
codice
di
procedura
penale;
e)
prevedere
che
le
disposizioni
di
cui
alle
lettere
b)
e
c)
non
si
applichino
nei
casi
previsti
dagli
articoli
102,
103,
105
e
108
del
codice
penale;
f)
prevedere
che
il
giudice
sostituisca
le
pene
previste
nelle
lettere
b)
e
c)
con
le
pene
della
reclusione
o
dell'arresto
in
carcere,
qualora
non
risulti
disponibile
un
domicilio
idoneo
ad
assicurare
la
custodia
del
condannato
ovvero
quando
il
comportamento
del
condannato,
per
la
violazione
delle
prescrizioni
dettate
o
per
la
commissione
di
ulteriore
reato,
risulti
incompatibile
con
la
prosecuzione
delle
stesse,
anche
sulla
base
delle
esigenze
di
tutela
della
persona
offesa
dal
reato;
g)
prevedere
che,
per
la
determinazione
della
pena
agli
effetti
dell'applicazione
della
reclusione
e
dell'arresto
domiciliare,
si
applichino,
in
ogni
caso,
i
criteri
di
cui
all'articolo
278
del
codice
di
procedura
penale;
h)
prevedere
l'applicazione
delle
disposizioni
di
cui
all'articolo
385
del
codice
penale
nei
casi
di
allontanamento
non
autorizzato
del
condannato
dal
luogo
in
cui
sono
in
corso
di
esecuzione
le
pene
previste
dalle
lettere
b)
e
c);
i)
prevedere,
altresì,
che
per
i
reati
di
cui
alle
lettere
b)
e
c)
il
giudice,
sentiti
l'imputato
e
il
pubblico
ministero,
possa
applicare
anche
la
sanzione
del
lavoro
di
pubblica
utilità,
con
le
modalità
di
cui
alla
lettera
l);
l)
prevedere
che
il
lavoro
di
pubblica
utilità
non
possa
essere
inferiore
a
dieci
giorni
e
consista
nella
prestazione
di
attività
non
retribuita
in
favore
della
collettività
da
svolgere
presso
lo
Stato,
le
regioni,
le
§
2.
Estratto
della
legge
28
aprile
2014,
n.
67
Deleghe
al
Governo
in
materia
di
pene
detentive
non
carcerarie
e
di
riforma
del
sistema
sanzionatorio
Pubblicato
in
Gazzetta
Ufficiale
n.
100
del
2-‐5-‐2014
Entrato
in
vigore
il
17-‐5-‐2014
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