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degli
amministratori,
di
più
operazioni
di
cessioni
di
aziende
e
di
scissioni
societarie
simulate
finalizzate
a
conferire
ai
nuovi
soggetti
societari
immobili
(Sez.
3,
n.
19595
del
9/2/2011,
Vichi,
Rv.
250471),
vendita
simulata
mediante
stipula
di
un
apparente
contratto
di
"sale
and
lease
back"
(Sez.
3,
n.
14720
del
6/3/2008,
P.M.
in
proc.
Ghiglia,
Rv.
239970,
cit.).
2.
Considerati,
dunque,
i
principi
dianzi
richiamati
e
venendo
all'esame
del
primo
motivo
di
ricorso,
deve
rilevarsi
che,
nella
fattispecie,
la
legittimità
della
costituzione
del
trust,
argomento
diffusamente
trattato
in
ricorso,
non
è
stata
minimamente
posta
in
dubbio
dai
giudici
del
merito,
i
quali,
invece,
hanno
posto
in
evidenza
lo
scopo
fraudolento
della
costituzione
medesima
e
la
finalità
unica
di
sottrarre
il
patrimonio
del
contribuente
alla
procedura
coattiva.
Ricorda
la
sentenza
impugnata,
nel
ricostruire
la
vicenda
processuale,
che
la
società,
della
quale
l'imputato
è
socio
accomandatario
e
liquidatore,
risultava
debitrice
verso
l'erario
della
somma
indicata
nell'imputazione,
riguardante
le
annualità
2001/2005
e
per
le
quali
erano
state
nel
tempo
notificate
diverse
cartelle
esattoriali,
l'ultima
delle
quali
il
18/4/2009,
tanto
che
il
successivo
3/9/2009
veniva
effettuata
una
iscrizione
ipotecaria
sugli
unici
immobili
della
società
per
una
somma
pari
ad
euro
1.151.828,52,
comprensiva
di
sanzioni
di
mora.
L'ipoteca
veniva
successivamente
cancellata
quando,
a
seguito
di
ricorso
alla
Commissione
Tributaria,
l'imputato
documentava
l'alienazione
degli
immobili
in
data
anteriore
all'iscrizione
ipotecaria,
il
25/2/2009,
a
soggetto
terzo.
Era
poi
risultato
che,
attraverso
l'istituzione
di
un
trust,
l'imputato,
quale
liquidatore
della
società,
aveva
trasferito
a
se
stesso,
quale
trustee,
l'intero
patrimonio
attivo
e
passivo
della
società
medesima,
con
lo
scopo
evidente
di
sottrarre
i
suoi
beni
alla
procedura
di
riscossione
coattiva
delle
imposte.
3.
Diversamente
da
quanto
sostenuto
in
ricorso,
il
provvedimento
impugnato
ha
effettuato
una
valutazione
delle
emergenze
processuali
che
risulta
adeguata
e
corretta,
indicando
in
maniera
esaustiva
sulla
base
di
quali
dati
fattuali
doveva
ritenersi
dimostrata
la
natura
fraudolenta
della
costituzione
del
trust.
Osserva
la
Corte
territoriale
che
l'operazione
effettuata
ha
comportato,
quale
unica
conseguenza,
la
sottrazione
del
patrimonio
societario
ad
eventuali
azioni
dell'erario
finalizzate
alla
riscossione
delle
imposte,
rilevando
come
disponente
e
trustee
coincidessero
con
la
medesima
persona
(l'imputato)
e
che
la
dichiarata
finalità
liquidatoria
indicata
nell'atto
costitutivo
del
trust
non
risultava
mai
comunicata
a
i
creditori
sociali,
né
emergeva
che
tale
adempimento
fosse
comunque
previsto,
rilevando
altresì
la
sostanziale
inutilità
della
costituzione
del
trust
per
le
finalità
indicate,
ben
potendo
i
creditori,
in
caso
di
liquidazione,
vedere
soddisfatti
i
propri
crediti
senza
problemi
di
priorità
temporale
quando
il
patrimonio
sociale
sia
sufficiente
a
tale
scopo,
ovvero,
in
caso
di
insufficienza,
fare
ricorso
al
concordato
preventivo
o
alle
altre
procedure
concorsuali
di
tipo
fallimentare.
Rilevano
inoltre
i
giudici
del
merito
l'inesistenza
di
qualsivoglia
elemento
atto
a
dimostrare
la
effettiva
e
concreta
utilizzazione
del
trust
per
soddisfare
i
creditori
della
società
ed,
in
particolare,
l'effettuazione,
anche
parziale,
di
versamenti
all'erario
delle
somme
dovute.
4.
Si
tratta
di
argomentazioni
stringenti,
prive
di
cedimenti
logici
o
manifeste
contraddizioni
che
indicano
come
inequivocabilmente
accertata
in
fatto
la
unica
finalità
della
costituzione
del
trust,
che
i
giudici
del
merito
correttamente
individuano
nella
sottrazione
del
patrimonio
al
fisco.
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