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certamente
essere
considerato
dai
giudici
del
merito
per
valutare
la
gravità
della
condotta
posta
in
essere
dall'imputato.
8.
Quanto
ai
motivi
nuovi,
osserva
il
Collegio
che,
secondo
un
consolidato
indirizzo
assolutamente
prevalente
(recentemente
confermato
da
Sez.
2,
n.
1381
del
12/12/2014
(dep.
14/1/2015),
Tomaino
e
altri,
Rv.
261862;
Sez.
5,
n.
7449
del
16/10/2013
(dep.
17/2/2014),
Casarubea,
Rv.
259526;
Sez.
1,
n.
44324
del
18/4/2013,
RG.,
P.C.
in
proc.
Stasi,
Rv.
258319)
rispetto
all'isolato
precedente
citato
dal
ricorrente
(Sez.
6,
n.
46823
del
15/11/2005,
Tramonte
ed
altro,
Rv.
232533)
ed
al
quale
intende
dare
continuità,
sono
inammissibili
i
motivi
aggiunti
al
ricorso
per
cassazione
depositati
nella
cancelleria
del
giudice
«a
quo»
anziché
in
quella
della
Suprema
Corte
ed
ivi
pervenuti
oltre
il
termine
di
quindici
giorni
prima
dell'udienza,
in
quanto
alla
specifica
disposizione
di
cui
all'art.
585,
comma
quarto,
cod.
proc.
pen.
non
si
può
derogare
con
applicazione
analogica
delle
modalità
di
presentazione
ex
art.
582,
cod.
proc.
pen.
o
di
spedizione
ex
art.
583,
comma
primo,
cod.
proc.
pen.
Neppure
risulta
ammissibile,
inoltre,
la
produzione
documentale,
parte
della
quale
già
allegata
al
ricorso,
in
quanto,
avuto
riguardo
alla
natura
del
reato
meglio
descritta
in
precedenza,
essa
risulta
del
tutto
ininfluente
ai
fini
del
giudizio
di
legittimità.
9.
Resta
da
esaminare
la
questione,
sollevata
in
udienza,
dell'applicabilità,
nella
fattispecie,
della
causa
di
non
punibilità
ora
prevista
dall'art.
131-‐bis
cod.
pen.,
introdotto
dal
d.lgs.
28/2015.
Il
menzionato
decreto
legislativo
non
prevede
una
disciplina
transitoria,
cosicché
va
preliminarmente
verificata
la
possibilità
di
applicare
la
nuova
disposizione
anche
ai
procedimenti
in
corso
al
momento
della
sua
entrata
in
vigore.
La
natura
sostanziale
dell'istituto
di
nuova
introduzione
induce
ad
una
risposta
positiva,
con
conseguente
retroattività
della
legge
più
favorevole,
secondo
quanto
stabilito
dall'art.
2,
comma
4
cod.
pen.
Può
anche
ritenersi
che
la
questione
della
particolare
tenuità
del
fatto
sia
proponibile
anche
nel
giudizio
di
legittimità,
tenendo
conto
di
quanto
disposto
dall'art.
609,
comma
2,
cod.
proc.
pen.,
trattandosi
di
questione
che
non
sarebbe
stato
possibile
dedurre
in
grado
di
appello.
L'applicabilità
dell'art.
131-‐bis
cod.
pen.
presuppone,
tuttavia,
valutazioni
di
merito,
oltre
che
la
necessaria
interlocuzione
dei
soggetti
interessati.
Da
ciò
consegue
che,
nel
giudizio
di
legittimità,
dovrà
preventivamente
verificarsi
la
sussistenza,
in
astratto,
delle
condizioni
di
applicabilità
del
nuovo
istituto,
procedendo
poi,
in
caso
di
valutazione
positiva,
all'annullamento
della
sentenza
impugnata
con
rinvio
al
giudice
del
merito
affinché
valuti
se
dichiarare
il
fatto
non
punibile.
10.
Dovendosi
quindi
procedere
a
tale
apprezzamento,
rileva
il
Collegio
che
l'art.
131-‐bis,
comma
1
cod.
pen.
delinea
preliminarmente
il
suo
ambito
di
applicazione
ai
soli
reati
per
i
quali
è
prevista
una
pena
detentiva
non
superiore,
nel
massimo,
a
cinque
anni,
ovvero
la
pena
pecuniaria,
sola
o
congiunta
alla
predetta
pena.
I
criteri
di
determinazione
della
pena
sono
indicati
dal
comma
4,
il
quale
precisa
che
non
si
tiene
conto
delle
circostanze,
ad
eccezione
di
quelle
per
le
quali
la
legge
stabilisce
una
pena
di
specie
diversa
da
quella
ordinaria
del
reato
e
di
quelle
ad
effetto
speciale.
In
tale
ultimo
caso
non
si
tiene
conto
del
giudizio
di
bilanciamento
di
cui
all'articolo
69.
Il
comma
5,
inoltre,
chiarisce
che
la
non
punibilità
si
applica
anche
quando
la
legge
prevede
la
particolare
tenuità
del
danno
o
del
pericolo
come
circostanza
attenuante.
La
rispondenza
ai
limiti
di
pena
rappresenta,
tuttavia,
soltanto
la
prima
delle
condizioni
per
l'esclusione
della
punibilità,
che
infatti
richiede
(congiuntamente
e
non
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