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alternativamente,
come
si
desume
dal
tenore
letterale
della
disposizione)
la
particolare
tenuità
dell'offesa
e
la
non
abitualità
del
comportamento.
Il
primo
degli
«indici-‐criteri»
(così
li
definisce
la
relazione
allegata
allo
schema
di
decreto
legislativo)
appena
indicati
(particolare
tenuità
dell'offesa)
si
articola,
a
sua
volta,
in
due
«indici-‐requisiti»
(sempre
secondo
la
definizione
della
relazione),
che
sono
la
modalità
della
condotta
e
l'esiguità
del
danno
o
del
pericolo,
da
valutarsi
sulla
base
dei
criteri
indicati
dall'articolo
133
cod.
pen.,
(natura,
specie,
mezzi,
oggetto,
tempo,
luogo
ed
ogni
altra
modalità
dell'azione,
gravità
del
danno
o
del
pericolo
cagionato
alla
persona
offesa
dal
reato
intensità
del
dolo
o
grado
della
colpa).
Si
richiede
pertanto
al
giudice
di
rilevare
se,
sulla
base
dei
due
«indici-‐
requisiti»
della
modalità
della
condotta
e
dell'esiguità
del
danno
e
del
pericolo,
valutati
secondo
i
criteri
direttivi
di
cui
al
primo
comma
dell'articolo
133
cod.
pen.,
sussista
l'«indice-‐ criterio»
della
particolare
tenuità
dell'offesa
e,
con
questo,
coesista
quello
della
non
abitualità
del
comportamento.
Solo
in
questo
caso
si
potrà
considerare
il
fatto
di
particolare
tenuità
ed
escluderne,
conseguentemente,
la
punibilità.
11.
Date
tali
premesse,
va
rilevato,
procedendo
alla
preliminare
verifica
della
possibile
sussistenza
delle
condizioni
di
applicabilità
dell'art.
131-‐bis
cod.
pen.
al
caso
in
esame,
che
il
reato
contestato
al
ricorrente
è
quello
previsto
e
sanzionato
dall'art.
11
d.lgs.
74/2000,
commesso
il
25/2/2009,
data
di
costituzione
del
trust,
cosicché,
avuto
riguardo
alla
pena
prevista
dalla
menzionata
disposizione
nella
formulazione
vigente
all'epoca
dei
fatti
(prima
dell'intervento
modificativo
ad
opera
del
d.l.
78/2010,
convertito
con
modificazioni,
dalla
legge
30
luglio
2010,
n.
122
la
sanzione
era
quella
della
reclusione
da
sei
mesi
a
quattro
anni)
i
limiti
di
pena
indicati
dall'art.
131-‐bis,
comma
1
cod.
pen.
non
risultano
superati.
Va
quindi
accertata
la
sussistenza
delle
ulteriori
condizioni
di
legge
per
l'esclusione
della
punibilità.
Nell'effettuare
tale
apprezzamento,
il
giudice
di
legittimità
non
potrà
che
basarsi
su
quanto
emerso
nel
corso
del
giudizio
di
merito
tenendo
conto,
in
modo
particolare,
della
eventuale
presenza,
nella
motivazione
del
provvedimento
impugnato,
di
giudizi
già
espressi
che
abbiano
pacificamente
escluso
la
particolare
tenuità
del
fatto,
riguardando,
la
non
punibilità,
soltanto
quei
comportamenti
(non
abituali)
che,
sebbene
non
inoffensivi,
in
presenza
dei
presupposti
normativamente
indicati
risultino
di
così
modesto
rilievo
da
non
ritenersi
meritevoli
di
ulteriore
considerazione
in
sede
penale.
12.
Alla
luce
di
tali
considerazioni,
rileva
il
Collegio
che,
nel
provvedimento
impugnato,
emergono
plurimi
dati
chiaramente
indicativi
dì
un
apprezzamento
sulla
gravità
dei
fatti
addebitati
all'odierno
ricorrente
che
consentono
di
ritenere
non
astrattamente
configurabili
i
presupposti
per
la
richiesta
applicazione
dell'art.
131-‐bis
cod.
pen.
Invero,
la
Corte
territoriale,
come
si
è
già
detto,
ha
ritenuto
pienamente
giustificata
l'irrogazione
di
una
pena
in
misura
superiore
al
minimo
ed
il
mancato
riconoscimento
delle
circostanze
attenuanti
generiche
e
la
non
reiterazione
dei
benefici
di
legge,
operando
quindi
una
valutazione
che
esclude
a
priori
ogni
successiva
valutazione
in
termini
di
particolare
tenuità
dell'offesa.
Il
ricorso
deve
pertanto
essere
rigettato,
con
le
consequenziali
statuizioni
indicate
in
dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta
il
ricorso
e
condanna
il
ricorrente
al
pagamento
delle
spese
del
procedimento.
Così
deciso
in
data
8.4.2015
Depositato
in
cancelleria
il
15
aprile
2015
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